Ordinanza n. 924/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note e comunicazione PEC dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone relative alla clausola di salvaguardia contenuta negli schemi di contratto sanitario, nonché gli atti connessi
Esito
La controversia
Una struttura sanitaria privata ha proposto ricorso per l’annullamento di plurimi atti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e, nei limiti indicati in motivazione, dell’art. 14 degli schemi contrattuali che disciplina la clausola di salvaguardia. Il ricorso è stato notificato all’Azienda sanitaria mediante l’indirizzo PEC protocollo@pec.asp.crotone.it, risultante dall’indice IPA. Il Collegio ha rilevato che, per le notifiche telematiche, l’indirizzo da utilizzare in via esclusiva era invece quello risultante dall’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, ossia uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it. La notificazione è stata pertanto ritenuta nulla. Non è stata ancora esaminata nel merito l’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello previsto come esclusivo dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012. Applicando l’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione. La rinnovazione è stata autorizzata anche in formato cartaceo. Alla parte ricorrente è stato assegnato il termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica e il successivo termine di 7 giorni dalla notificazione per depositare la prova dell’adempimento. La trattazione dell’istanza cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 1° luglio 2026.
Norme richiamate
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. con l. 17 dicembre 2012, n. 221
da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche
L’indirizzo PEC risultante dall’elenco previsto dalla disposizione è quello da utilizzare in via esclusiva per la notificazione telematica degli atti processuali alle amministrazioni; la notifica effettuata presso un diverso indirizzo PEC è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
rinnovazione della notificazione
In presenza di una notificazione nulla, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione entro un termine assegnato, autorizzandola nel caso concreto anche in formato cartaceo.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
La pronuncia è richiamata quale riferimento per la formulazione applicabile dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione deve essere effettuata, in via esclusiva, presso l’indirizzo PEC risultante dall’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012; l’utilizzo di un diverso indirizzo PEC, anche se presente nell’indice IPA, determina la nullità della notificazione.
- La nullità della notificazione del ricorso non comporta automaticamente la definizione del giudizio: ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine assegnato.
- Il giudice amministrativo può autorizzare, ai fini della rinnovazione della notificazione nulla, anche la notificazione in formato cartaceo.
Come è indicizzato
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