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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5935/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione di consegna eseguita in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso per il reato di truffa (fatti dal 03/05/2022 al 17/04/2023). Sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 18-bis legge n.69/2005: la Corte non avrebbe valutato che parte della condotta (incassi tramite trasferimenti/bonifici) è avvenuta in Italia e quindi poteva operare il rifiuto facoltativo alla consegna; 2) violazione degli artt. 6,7,52 Carta UE e artt. 5,6,8 CEDU per la mancata acquisizione del titolo cautelare alla base del mandato di arresto europeo, che avrebbe permesso di verificare il luogo degli incassi e la competenza dell'Autorità richiedente; 3) violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), legge n.69/2005 perché il mandato indicherebbe solo la pena massima e non quella minima prevista dalla legge dello Stato emittente; 4) violazione dell'art. 2 legge n.69/2005 in relazione all'art. 8 CEDU per il pregiudizio alla vita familiare della ricorrente (residente in Italia, coniugata e madre di due figli).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione sintetica: primo motivo inammissibile e manifestamente infondato (anche perché introdotto per la prima volta in Cassazione e perché, per invocare il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis, è necessaria la presenza di indagini in Italia sul fatto oggetto del mandato che dimostrino la volontà effettiva di affermare la giurisdizione, circostanza qui non provata); secondo motivo manifestamente infondato in quanto il d.lgs. 2/02/2021 n.10 ha abrogato la precedente richiesta di allegazione del titolo cautelare al mandato di arresto europeo rendendo il mandato autosufficiente (coerenza con la decisione quadro 2002/584/GAI e principio di mutua fiducia tra Stati membri); terzo motivo non dedotto in Appello e comunque infondato: l'indicazione della pena massima (nel caso cinque anni secondo il codice austriaco) è sufficiente ai fini dell'art. 6, comma 1, lett. f) della legge n.69/2005, rilevante è la pena massima edittale; quarto motivo infondato: la Corte territoriale ha valutato la situazione familiare e ha posto la condizione (ex art. 19, comma 1, lett. b), legge n.69/2005) che, una volta processata, la ricorrente sia rinviata in Italia per lo scontamento di eventuali pene. Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis

    Il Collegio richiede, per l'operatività del rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis per fatti commessi in parte in Italia, l'esistenza di indagini sul medesimo fatto nel territorio nazionale che dimostrino la volontà effettiva dello Stato italiano di affermare la propria giurisdizione; senza tale prova il motivo non è fondato.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 6 (comma 1 lett. f) e commi storici abrogati)

    Ai fini della completezza del mandato di arresto europeo, è sufficiente l'indicazione della pena detentiva massima prevista dalla legge dello Stato emittente; la norma considera rilevante la pena massima edittale (non quella minima). I commi della versione originaria che imponevano l'allegazione del titolo cautelare sono stati abrogati dal d.lgs. n.10/2021.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 19, comma 1, lett. b)

    Consente alla Corte di subordinare la consegna alla condizione che, una volta processata nello Stato richiedente, la persona sia rinviata allo Stato di esecuzione (Italia) per scontare la pena o le misure di sicurezza; la Corte ha applicato tale possibilità per tutelare la situazione familiare della ricorrente.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha abrogato i commi (3,4,5,6) dell'art. 6 della legge n.69/2005 che richiedevano l'allegazione del titolo cautelare o esecutivo al mandato di arresto europeo, rendendo il mandato autosufficiente e riducendo i controlli della Corte nazionale sui gravi indizi di colpevolezza, in linea con il principio di reciproca fiducia tra Stati membri.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Fornisce il quadro normativo europeo per il mandato di arresto europeo: rilevanza della mutua fiducia e del contenuto minimo del mandato; la Corte richiama la conformità del diritto interno alle sue disposizioni e la conseguente autosufficienza del mandato dopo le modifiche legislative italiane.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - artt. 6, 7, 52

    Richiamati dalla ricorrente in correlazione con la CEDU, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla mancata allegazione del titolo e alla presunta lesione dei diritti fondamentali siano infondate alla luce delle modifiche legislative che rendono il mandato autosufficiente.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - artt. 5, 6, 8

    Invocati per censurare la procedura e per la tutela della vita familiare; la Corte ha ritenuto che non risulti un'effettiva violazione di tali diritti tale da impedire la consegna, avendo inoltre posto una condizione di rinvio per l'esecuzione della pena in Italia.

Massime di principio

  • Per invocare il rifiuto facoltativo di consegna ex art. 18-bis per fatti in parte commessi in Italia è necessario dimostrare l'esistenza di indagini italiane sullo stesso fatto, sintomatiche dell'effettiva volontà dello Stato di assumere la giurisdizione; mere presunzioni o indicazioni di contatti economici non bastano.
  • Dopo il d.lgs. 2/2/2021 n.10 l'EAW è considerato 'autosufficiente': non è più obbligatorio allegare al mandato il titolo cautelare o esecutivo e le corti nazionali non possono rifiutare la consegna per la sola mancanza di tale documentazione.
  • Ai fini della verifica della completezza del mandato di arresto europeo è richiesta l'indicazione della pena massima edittale prevista dallo Stato emittente; la pena minima non è rilevante per la decisione sulla consegna.
  • Le doglianze basate su presunte violazioni di diritti fondamentali (Carta UE, CEDU) richiedono elementi concreti e specifici che dimostrino il rischio di una violazione grave ed effettiva; la sola condizione di residenza familiare in Italia non è sufficiente a impedire la consegna.
  • È strategico eccepire e documentare eventuali indagini o procedimenti pendenti in Italia già nelle fasi di merito (giudice dell'esecuzione, Corte d'appello), perché motivi nuovi sollevati per la prima volta in Cassazione vengono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • La Corte può subordinare la consegna alla condizione del successivo rimpatrio per l'esecuzione della pena (meccanismo di supervisione/esecuzione), utile a tutelare interessi legati all'esecuzione della pena e alla vita familiare.
  • Se si contesta la competenza territoriale o l'esistenza di atti probatori che dimostrino il luogo degli incassi o della condotta, occorre produrre elementi probatori precisi (atti d'indagine, documenti bancari, provvedimenti investigativi) già nelle fasi precedenti.

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