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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18211/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di applicazione della prescrizione per i reati di omicidio commessi prima della riforma del 2005; la difesa sosteneva che, posto il prevalere dell'attenuante speciale, bisognasse calcolare il termine di prescrizione sulla pena concreta e non sulla pena astratta dell'ergastolo; 2) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con critica alla motivazione della Corte di appello che avrebbe ritenuto incompatibile il riconoscimento della collaborazione con l'attribuzione delle attenuanti generiche; 3) censura relativa alla entità della diminuzione della pena per la collaborazione (art. 416bis.1 c.p.), lamentando che la diminuzione non sarebbe stata concessa nella massima estensione e che non sarebbe stata valutata adeguatamente l'utilità della collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto i tre motivi: sul primo ha richiamato e confermato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.19756/2015) secondo cui il delitto astrattamente punibile con l'ergastolo commesso anteriormente alla modifica dell'art.157 c.p. è imprescrittibile anche se in concreto, per effetto di attenuanti, viene inflitta una pena temporanea; sul secondo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito può privilegiare uno degli elementi di cui all'art.133 c.p. (qui gravità del fatto, intensità del dolo, ruolo dirigente) e che non sussiste vizio di motivazione sindacabile in cassazione se non manifesta contraddizione; sul terzo ha ritenuto non fondata la doglianza sull'entità della diminuzione per la collaborazione, richiamando il limite del sindacato in cassazione sulle valutazioni di merito e il principio per cui il giudice non è obbligato a motivare una diminuzione nella sua massima estensione salvo specifici elementi favorevoli dedotti dall'interessato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Sez. U. n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016 (Trubia, Rv. 266329)

    La Corte conferma che la previsione normativa dell'ergastolo come sanzione astratta rende il delitto imprescrittibile se commesso prima della riforma del 2005, anche se in concreto la pena viene ridotta per effetto di attenuanti

  • art. 416bis.1, comma 3, cod. pen.

    Riconosciuta nel caso la attenuante della collaborazione; la Corte ha valutato congrua la diminuzione operata in rapporto al complesso del trattamento sanzionatorio e alle circostanze del caso

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente compatibili con la circostanza speciale di collaborazione; il giudice può escluderle se prevalgono altri elementi negativi riferibili all'art.133

  • art. 133 cod. pen.

    Consente al giudice di privilegiare uno o più elementi nella valutazione delle attenuanti generiche; anche un solo elemento prevalente può giustificare il diniego

  • art. 65 cod. pen.

    Riferita come norma che regola gli effetti delle attenuanti sulla determinazione della pena, richiamata nella discussione sulla sostituzione dell'ergastolo con pena temporanea

  • art. 27 Cost.

    Richiamato quale criterio di riferimento per l'individualizzazione della pena e per giudicare la congruità del trattamento sanzionatorio

  • Sentenza Corte Cost. n. 182 del 2011

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare la condotta positiva successiva al reato ai fini delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Un delitto astrattamente punibile con l'ergastolo commesso prima della riforma del 2005 è da considerarsi imprescrittibile anche se in concreto il giudice, per effetto di attenuanti, infligge una pena temporanea; pertanto non si calcola la prescrizione sulla pena concreta inflitta ma sulla previsione normativa astratta
  • Il riconoscimento della circostanza speciale di collaborazione non implica automaticamente la concessione delle attenuanti generiche: il giudice può escluderle motivando sulla base degli elementi di cui all'art.133 c.p., anche valorizzando un solo elemento prevalente
  • Le censure che impugnano la valutazione in fatto della gravità, dell'intensità del dolo, del ruolo nell'organizzazione o la congruità della pena sono, in generale, inammissibili in cassazione salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria
  • La quantificazione della diminuzione per collaborazione rientra nell'ambito della discrezionalità di merito; il giudice deve motivare il trattamento sanzionatorio nel suo complesso ma non è obbligato a concedere la riduzione nella sua massima estensione se non emergono specifici elementi favorevoli
  • Per ottenere l'intervento delle Sezioni Unite su questioni di principio (es. calcolo della prescrizione) occorre formularne la rilevanza e la specificità: tuttavia la giurisprudenza di legittimità consolidata vincola le Corti di merito finché non intervengano modifiche normative

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