Sentenza del 18/02/2021 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Omessa fatturazione di operazioni di finanziamento ripetute - Concorrenza al volume di affari e fatturazione degli interessi - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Omissione della fatturazione di somme versate a favore di altra società e degli interessi connessi; valutazione se tali versamenti fossero occasionali o configurassero operazioni di finanziamento sistematiche e quindi soggette a fatturazione e rilevanza ai fini IVA; impatto del regime di esenzione IVA degli interessi (art. 10 d.P.R. 633/72) sulla percentuale di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la natura dei versamenti non potesse essere qualificata come mera occasionalità o semplice collaborazione interna al gruppo: trattandosi di operazioni ripetute e di fatto di finanziamento, dovevano essere regolarmente fatturate sia gli apporti/somme trasferite sia gli interessi. Gli interessi, pur essendo esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 633/72 (e in linea con la Direttiva 2006/112/CE), incidono però sul calcolo della percentuale di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, modificando il pro-rata deducibile a favore dell'Amministrazione finanziaria. Ne consegue conferma dell'operato dell'Erario nella ricostruzione e degli effetti fiscali connessi
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 10
Gli interessi e le operazioni finanziarie rientrano nelle prestazioni esenti da IVA; pertanto gli interessi fatturati non scontano IVA ma concorrono a determinare la percentuale di indetraibilità ai fini del pro-rata
Direttiva 2006/112/CE
Fornisce il quadro comunitario per l'esenzione delle operazioni finanziarie e per l'interpretazione uniforme delle esenzioni IVA; supporta la qualificazione degli interessi come operazioni esenti e l'effetto sul diritto di detrazione
Massime di principio
- Versamenti ripetuti e sistematici a favore di altra società sono da valutare come operazioni di finanziamento e non come atti occasionali; occorre fatturare sia il capitale trasferito (quando rilevante) sia gli interessi
- La qualificazione come attività interna al gruppo o come mera collaborazione richiede documentazione e prova della gratuità/occasionalità; in mancanza di elementi probatori prevale la qualificazione fiscale come operazione tra soggetti distinti
- Gli interessi relativi a operazioni finanziarie sono in genere esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 633/72; tuttavia l'esenzione incide sul pro-rata di detrazione: aumentano le operazioni esenti e quindi la quota di IVA sugli acquisti non detraibile
- Nelle operazioni che possono essere considerate finanziamenti è importante predisporre contratti, piani di rientro, e fatturazione degli interessi (con indicazione dell'esenzione IVA se dovuta) per ridurre il rischio di contestazioni e rettifiche
- In caso di omissione di fatturazione è opportuno valutare tempestive regolarizzazioni (autodichiarazioni, ravvedimento) e predisporre documentazione che giustifichi la natura occasionale se effettivamente sussistente
- Per il calcolo della percentuale di indetraibilità (pro-rata) va sempre tenuto conto delle operazioni esenti: l'insorgere di componenti esenti modifica il diritto alla detrazione e può comportare rettifiche e conguagli
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