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Sentenza

Sentenza n. 109/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione del Responsabile del Settore n. -OMISSIS- del 25.9.2025, Reg. Generale, avente ad oggetto: “Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica - Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica della C.U.C./S.U.A. dell’Unione dei Comuni del Nord Salento -OMISSIS- - annullamento dell’aggiudicazione disposta con determinazione Reg. Gen.le n. -OMISSIS- del 05.06.2025 e aggiudicazione al secondo classificato”, nella parte in cui dispone l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della ricorrente e l’aggiudicazione alla controinteressata (-OMISSIS-); - della nota di trasmissione del Comune di Campi Salentina; - della determinazione del Responsabile del Settore n. -OMISSIS-del 17.9.2025, di avvio procedimento di annullamento dell’aggiudicazione disposta con determinazione Reg. Gen.le n. -OMISSIS- del 5.6.2025 e contestuale esclusione del concorrente aggiudicatario; - della Delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 4.8.2025; per la declaratoria - di inefficacia del contratto, ove stipulato; per la condanna - dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, ove nelle more stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia, in subordine per equivalente. In via subordinata - per la riedizione della gara.

Giustizia amministrativa202501056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento dell’aggiudicazione originaria, esclusione dell’impresa aggiudicataria per grave illecito professionale e successiva aggiudicazione al secondo classificato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, inizialmente prima classificata e aggiudicataria della procedura aperta per il servizio triennale di refezione scolastica, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha annullato l’aggiudicazione, l’ha esclusa dalla gara e ha aggiudicato il servizio al secondo classificato. L’Amministrazione aveva valorizzato, da un lato, l’omessa comunicazione di indagini penali riguardanti fatti connessi alla precedente esecuzione di un analogo servizio e, dall’altro, la grave violazione degli obblighi contrattuali relativi al precedente appalto. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 21-nonies l. 241/1990 e 94, 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023; violazione delle norme processualpenalistiche richiamate; travisamento ed erronea presupposizione; sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, fiducia, buona fede e tassatività delle cause di esclusione. Ha sostenuto di non essere stata tenuta a comunicare indagini penali conosciute soltanto dopo l’aggiudicazione, di avere comunque inviato chiarimenti, di aver adottato misure di self-cleaning interrompendo i rapporti con il fornitore coinvolto e di non essere direttamente responsabile dei fatti. Ha inoltre contestato l’assenza di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento dell’aggiudicataria, nonché il condizionamento derivante da una delibera di Giunta. In via subordinata ha chiesto l’esclusione della controinteressata per carenza della certificazione di qualità prevista dal disciplinare e, in caso di accoglimento, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente e, ulteriormente, la riedizione della gara.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, rilevando che sarebbe stato sufficiente il consolidamento di una sola ragione autonoma per sostenere il dispositivo; ha quindi esaminato e ritenuto legittima la ragione fondata sull’omessa dichiarazione. L’omissione è stata ricondotta alla fattispecie di grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, quale condotta idonea a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e contraria ai doveri di buona fede e lealtà. L’obbligo informativo riguardava fatti potenzialmente decisivi per valutare l’affidabilità dell’operatore: le indagini coinvolgevano anche l’allora legale rappresentante e un preposto della società, ed erano relative a ipotesi di frode nelle pubbliche forniture e ricettazione, con riferimento alla fornitura di olio contraffatto utilizzato in servizi di refezione, incluso quello svolto per il medesimo Comune. Il fatto che l’impresa avesse appreso delle indagini dopo l’aggiudicazione non escludeva l’obbligo, poiché l’art. 96 consente l’esclusione in qualunque momento della procedura anteriore alla stipula. La comunicazione prodotta non risultava ricevuta dal Comune e, comunque, non conteneva informazioni effettive sulle indagini. Il giudice ha riconosciuto alla stazione appaltante ampia discrezionalità nella valutazione del grave illecito professionale, sindacabile soltanto per travisamento, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza, vizi non ravvisati. Le misure di self-cleaning sono state ritenute insufficienti, perché limitate all’interruzione dei rapporti con un fornitore esterno e inidonee a incidere sull’assetto societario nel quale erano coinvolti i soggetti interessati. È stata esclusa l’applicabilità dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché la caducazione dell’aggiudicazione costituiva conseguenza dell’esclusione per grave illecito professionale e non annullamento d’ufficio di un atto illegittimo. Non è stato ravvisato sviamento per il richiamo alla delibera di Giunta, essendo il potere esercitato per le finalità proprie degli artt. 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023. Il motivo subordinato contro la controinteressata è stato respinto perché la documentazione dimostrava il possesso, in corso di validità, della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 richiesta dal disciplinare. Le domande di subentro, risarcimento, declaratoria di inefficacia e riedizione della gara sono state conseguentemente rigettate. Le spese sono state integralmente compensate per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi su alcune questioni.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta utilizzata per l’affidamento del servizio.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicato alla gara.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Consente di ricondurre il grave illecito professionale tra le situazioni rilevanti ai fini dell’esclusione.

  • art. 95, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Rileva per la valutazione dell’incidenza dell’illecito sull’affidabilità e integrità dell’operatore.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti escludono l’operatore qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 95, "in qualunque momento della procedura d’appalto".

    L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento della procedura anteriore alla stipula, anche quando la circostanza rilevante emerga dopo l’aggiudicazione.

  • art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Rileva per stabilire se la condotta incida concretamente sull’affidabilità e integrità dell’operatore.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Ricondurre l’omessa informazione alla condotta dell’operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

  • art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Fornisce i parametri per apprezzare la gravità dell’omissione dichiarativa.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce di sussumere l’omissione informativa nella fattispecie elastica del grave illecito professionale prevista dall’art. 98.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    Codifica i principi di buona fede e correttezza, dai quali derivano obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli espressamente tipizzati.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica alla caducazione dell’aggiudicazione conseguente all’esclusione per grave illecito professionale, perché non si tratta di annullamento d’ufficio per illegittimità dell’aggiudicazione.

  • art. 6 del disciplinare di gara

    Richiedeva il possesso di una certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015, relativa ai servizi oggetto della gara e rilasciata da organismo accreditato; la controinteressata risultava in possesso del requisito.

  • art. 356 c.p.

    Individua una delle ipotesi di reato oggetto delle indagini richiamate dal Comune, relativa alla frode nelle pubbliche forniture.

  • art. 648 c.p.

    Individua l’ulteriore ipotesi di reato oggetto delle indagini, relativa alla ricettazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • L’omessa comunicazione alla stazione appaltante di fatti potenzialmente rilevanti per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore può integrare grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023, anche quando l’obbligo informativo non sia previsto da una specifica causa tipizzata di esclusione, in quanto espressione dei doveri di buona fede, lealtà e trasparenza sanciti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici.
  • La stazione appaltante può disporre l’esclusione per grave illecito professionale in qualunque momento della procedura anteriore alla stipula, anche dopo l’aggiudicazione, quando l’illecito derivi da atti od omissioni compiuti prima o durante la procedura.
  • La valutazione della gravità dell’illecito professionale e della sua incidenza sull’integrità e affidabilità dell’operatore rientra nella discrezionalità della stazione appaltante; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di travisamento dei fatti, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza.
  • Una misura di self-cleaning consistente nella sola interruzione dei rapporti con un fornitore esterno non è necessariamente idonea a ripristinare l’affidabilità dell’operatore, quando i fatti rilevanti coinvolgano anche componenti dell’assetto societario dell’impresa.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, logicamente indipendenti e sufficienti, il ricorso deve essere respinto se almeno una di esse resiste alle censure, con assorbimento delle doglianze relative alle ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoria

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