Cassazione Civile, Ordinanza n. 01542/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti privati ricorrevano per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ad altri cittadini del medesimo Comune, i quali avevano agito in via popolare ex art. 9 del d.lgs. 267/2000 per ottenere l'accertamento della natura demaniale di un tratto di via comunale e la riduzione in pristino di un terrazzino/manufatto che occupava il sedime stradale, impedendo l'uso della strada. Le ricorrenti deducevano un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: l'ordinanza comunale n. 54 del 22 giugno 2004, con cui, dopo sopralluogo, il Comune avrebbe ordinato la demolizione del manufatto a carico di uno dei convenuti. Secondo le ricorrenti, tale atto dimostrava che il Comune non era rimasto inerme e quindi faceva venir meno il presupposto dell'azione popolare, cioè l'inerzia dell'ente locale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 non era deducibile senza indicare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; inoltre il documento era stato prodotto solo in appello senza la necessaria dimostrazione dell'impossibilità di produrlo in primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c.; infine il fatto dedotto non era decisivo, poiché l'ordinanza era comunque successiva all'introduzione del giudizio e non incideva sull'iniziale inerzia rilevante ai fini della legittimazione all'azione popolare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio e, comunque, fosse preclusa dalla disciplina della doppia conforme. Ha inoltre osservato che il documento invocato era stato tardivamente prodotto in appello senza la prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado, e che, in ogni caso, l'ordinanza comunale richiamata era successiva all'inizio del giudizio e quindi non idonea a escludere il requisito dell'inerzia dell'ente che aveva legittimato l'azione popolare. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese in favore del Comune controricorrente e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 267/2000
consente ai cittadini, in presenza dell'inerzia dell'ente locale, di esercitare l'azione popolare a tutela di interessi dell'ente stesso, qui richiamata per la tutela del bene demaniale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per una diversa lettura delle prove o per l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
la disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o citazione notificata dal 11 settembre 2012.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento in cui è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 345 c.p.c.
nel regime applicabile, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente indicato.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La produzione di documenti nuovi in appello è ammessa solo se la parte dimostra l'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; in difetto, il documento non può fondare la censura in cassazione.
- Un fatto sopravvenuto all'introduzione del giudizio non è idoneo, di regola, a escludere un presupposto processuale già integrato al momento dell'azione, quando il requisito rilevante sia l'inerzia preesistente dell'ente legittimato.
- L'omesso esame di un singolo elemento istruttorio non integra di per sé il vizio ex art. 360 n. 5 se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.
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