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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19377/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge, contestando, da un lato, la mancata qualificazione delle condotte di cessione di sostanza stupefacente nell'ambito dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e, dall'altro, la misura dell'aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione tra i molteplici episodi di cessione. In sostanza, il ricorso mirava sia a ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sia a censurare la quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto immune da censure la valutazione della Corte territoriale sulla non riconducibilità delle condotte alla lieve entità, valorizzando la complessità del quadro fattuale, la durata nel tempo delle condotte, la frequenza significativa, l'ampio bacino di utenza rifornito e la professionalità dell'azione. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sull'aumento di pena per continuazione, osservando che l'incremento di due anni di reclusione, a fronte di diverse decine di singoli episodi di cessione penalmente rilevanti, non evidenziava alcun abuso del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di lieve entità richiede una minima offensività della condotta; tale requisito può essere escluso da una pluralità di elementi fattuali, quali la durata dell'attività, la frequenza delle cessioni, l'ampiezza della clientela e i connotati di professionalità dell'agire.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale parametro per verificare la sussistenza o meno della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti non può basarsi sul singolo dato episodico, ma richiede una valutazione complessiva di tutte le modalità della condotta; sono incompatibili con la lieve entità la sistematicità delle cessioni, la durata dell'attività, l'ampiezza della rete di clienti e indici di professionalità.
  • In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo coerente e non illogico degli elementi fattuali valorizzati per escludere la minima offensività.
  • La determinazione dell'aumento di pena per continuazione è censurabile in cassazione solo ove emerga un uso manifestamente abusivo del potere discrezionale del giudice; un aumento contenuto, se rapportato a una pluralità numerosa di episodi autonomi, non integra di per sé vizio di motivazione o violazione di legge.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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