Cassazione Civile, Sentenza n. 4329/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore e curatela)
La controversia
Il Tribunale di Cremona aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo dell'imprenditore individuale, ritenendolo privo di legittimazione perché aveva cessato l'attività, e ne aveva dichiarato il fallimento. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 24 settembre 2015, aveva rigettato il reclamo. Aveva ritenuto che la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese, avvenuta il 13 marzo 2014, facesse presumere la cessazione dell'attività, salvo prova contraria, non fornita; aveva inoltre rilevato che l'imprenditore si era spogliato del patrimonio aziendale cedendolo a una società di nuova costituzione e che non era possibile imputare la stessa attività a due distinti soggetti. Con unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 160 e 161 L. Fall., sostenendo che gli artt. 10 e 11 L. Fall. avrebbero carattere speciale e sarebbero suscettibili di interpretazione estensiva o analogica; che la domanda di concordato dovrebbe sospendere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento; che il mancato richiamo dell'art. 10 nell'art. 162, comma 2, L. Fall. non osterebbe alla soluzione; e che l'accesso al concordato dovrebbe essere consentito anche all'imprenditore cessato per favorire il soddisfacimento dei creditori. La curatela ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la reclamabilità del decreto di inammissibilità del concordato in assenza di inscindibile connessione con la dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che il presupposto decisivo per accedere al concordato è la persistente esistenza di una realtà imprenditoriale la cui crisi possa essere regolata tramite la procedura. Nel caso concreto, la cancellazione dal registro, la mancata prova della prosecuzione dell'attività e la cessione del patrimonio aziendale avevano consentito ai giudici di merito di accertare la cessazione dell'impresa individuale; la proposta concordataria non costituiva, in quel contesto, un atto di prosecuzione dell'attività. L'imprenditore che cessa volontariamente l'attività pone in essere una condotta a lui imputabile che preclude l'utilizzo degli strumenti destinati alla composizione della crisi dell'impresa. La Corte ha distinto il caso da quello in cui le iniziative dell'imprenditore cancellato dimostrino, in fatto, la prosecuzione dell'attività mediante operazioni economiche liquidatorie dirette alla regolazione concordataria. Il ricorso incidentale condizionato della curatela è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato a pagare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 L. Fall.
Questa Corte ha già ritenuto che il combinato disposto dell’art. 2495 c.c. e L. Fall., art. 10 impediscano al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo.
La disciplina che consente la dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cancellazione non comporta, per ciò solo, che l'imprenditore cessato possa accedere al concordato preventivo; occorre che sussista ancora una realtà imprenditoriale da risanare o regolare.
art. 2495 c.c.
La soluzione si coordina con l’orientamento espresso da Cass. 21286/2015 cit., dal momento che, per le società di capitali (quale era quella che veniva in rilievo nella decisione appena citata), l’art. 2495 c.c. fa discendere dalla cancellazione della società la sua estinzione.
La cancellazione determina l'estinzione della società di capitali, distinzione rilevante rispetto all'imprenditore individuale e alla verifica in fatto della persistente attività imprenditoriale.
art. 160 L. Fall.
In definitiva, deve ribadirsi che l’imprenditore il quale volontariamente cessi l’attività di impresa tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l’utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell’attività imprenditoriale.
L'accesso al concordato preventivo presuppone una crisi riferibile a un'attività imprenditoriale ancora esistente; la cessazione volontaria dell'impresa preclude l'uso dello strumento concordatario.
art. 161 L. Fall.
Al contrario, nella vicenda che si esamina, la sentenza impugnata muove da un diverso accertamento in fatto e cioè che la proposta di concordato non esprimeva alcun atto di impresa, dal momento che il T. si era spogliato del patrimonio aziendale, in tal modo cessando l’attività imprenditoriale individuale.
La presentazione della proposta non vale automaticamente a dimostrare la prosecuzione dell'impresa: va accertato in concreto se essa esprima operazioni economiche riconducibili all'attività imprenditoriale. Se il proponente si è spogliato del patrimonio aziendale e ha cessato l'attività, la domanda non consente l'accesso al concordato.
art. 11 L. Fall.
La Corte non ha formulato una specifica interpretazione dell'art. 11 L. Fall.
La disposizione è richiamata soltanto nell'esposizione delle censure del ricorrente e non risulta oggetto di autonoma applicazione o interpretazione da parte della Corte.
art. 162 L. Fall.
Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
La Corte non ha deciso nel merito la questione di reclamabilità prospettata dalla curatela ai sensi dell'art. 162 L. Fall.; il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
art. 18 L. Fall.
Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
La disposizione è menzionata unicamente nel motivo incidentale condizionato, che la Corte ha dichiarato assorbito, senza esaminarne la portata.
art. 163 L. Fall.
Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
La disposizione è menzionata unicamente nel motivo incidentale condizionato, che la Corte ha dichiarato assorbito, senza esaminarne la portata.
art. 33, ultimo comma, D.Lgs. 14/2019
A norma del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 33, u.c. che reca la disciplina della cessazione dell’attività in relazione a tutte le procedure, è inammissibile la domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese.
La disposizione, richiamata come disciplina per il futuro, prevede l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'accesso al concordato preventivo presuppone la persistente esistenza di una realtà imprenditoriale la cui crisi possa essere regolata attraverso la procedura; la cessazione volontaria dell'attività, accompagnata dallo spossessamento del patrimonio aziendale, preclude l'utilizzo dello strumento concordatario.
- La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese è elemento idoneo a fondare la presunzione di cessazione dell'attività, che può essere superata mediante prova della concreta prosecuzione dell'impresa.
- La presentazione di una proposta concordataria non dimostra, da sola, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale; occorre valutare in fatto se le iniziative complessivamente assunte costituiscano operazioni economiche di impresa dirette alla regolazione concordataria.
- Una medesima attività imprenditoriale non può essere imputata contemporaneamente a due distinti soggetti giuridici.
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