Sentenza n. 552/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, Sezione giurisdizionale, 13 gennaio 2025, n. 11, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del CGARS 13 gennaio 2025, n. 11, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., deducendo l’omessa considerazione della rilevanza giuridica di una nota dell’ASP dell’11 dicembre 2007 e degli effetti negativi che il criterio di determinazione del budget per l’anno 2002 avrebbe prodotto sulle assegnazioni degli anni successivi. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso. Prima dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione, rilevando che la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla coltivazione del giudizio impediva la prosecuzione della causa. Non è stata quindi esaminata la dedotta omessa considerazione della nota ASP né la questione relativa agli effetti del criterio di determinazione del budget. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della concorde richiesta delle parti e della posizione processuale dell’amministrazione regionale.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La norma è richiamata quale base del ricorso per revocazione, ma il giudice non ne ha esaminato i presupposti, avendo dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 106 c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale che disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo; il relativo merito non è stato esaminato.
Massime di principio
- La dichiarazione, confermata in udienza, di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per revocazione, senza necessità di esaminare i motivi dedotti.
- Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese e non emergono ragioni ostative, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
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