Cassazione Penale, Sentenza n. 8994/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia per vizio di motivazione. La contestazione verte sul fatto che, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione per carenza motivazionale circa l'elemento psicologico (dolo specifico) del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il giudice del rinvio non ha dato corretta attuazione alle indicazioni della sentenza rescindente. In particolare il ricorrente censura che il giudice del rinvio si sia limitato ad arrestarsi sui medesimi elementi (sottrazione/irregolare tenuta delle scritture) ritenuti insufficienti dalla Cassazione e non abbia valutato nel complesso tutte le circostanze probatorie utili a dimostrare la "mala fede" dell'imputata (es.: rimozione parziale delle scritture riferibile a periodi rilevanti, tempistica prossima al fallimento, ecc.), travisando così il dictum della sentenza rescindente. Viene inoltre contestata la logica e la coerenza della motivazione che, pur richiamando elementi indizianti del dolo, ha poi portato all'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente escluso la prescrizione del reato (fallimento dichiarato il 4/6/2010; termine di 12 anni e 6 mesi, quindi non spirato prima del 4/12/2022). Sul merito la Corte ha richiamato i principi di diritto sul diverso ambito di operatività del giudice del rinvio a seconda che l'annullamento sia per violazione di legge o per vizio di motivazione e le relative conseguenze: il giudice del rinvio può rinnovare la valutazione del compendio probatorio ma è tenuto a seguire le indicazioni e a colmare le carenze puntualmente rilevate dalla sentenza di annullamento, fornendo motivazione adeguata rispetto ai punti specificati. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia violato tali principi, limitandosi ai soli elementi indicati dalla sentenza rescindente senza svolgere la valutazione comparativa complessiva richiesta e rendendo così motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello competente; i restanti motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto non decorso il termine applicabile alla fattispecie di bancarotta per la data di fallimento indicata.
art. 160 cod. pen.
Norma richiamata unitamente all'art. 157 per la determinazione del termine di prescrizione applicabile al reato contestato; la Corte l'ha utilizzata per escludere la prescrizione alla data del giudizio.
art. 627, secondo comma, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i poteri del giudice del rinvio: il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, quindi può compiere una nuova valutazione del materiale probatorio nei limiti dell'annullamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sul giudice del rinvio e sulla motivazione) - Sez. 5 n.241133/31.05.2022; Sez.4 n.41388/24.09.2013; Sez.3 n.7882/10.01.2012; Sez.5 n.33847/19.04.2018 (Cesarano)
La giurisprudenza richiamata stabilisce che: in caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio può riesaminare il compendio probatorio ma è obbligato a rispondere alle carenze e ai punti specifici indicati dalla Cassazione, compiendo eventualmente atti istruttori necessari e fornendo una motivazione coerente e logica rispetto alle indicazioni della sentenza rescindente.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza per vizio di motivazione in ordine a un elemento soggettivo (es. dolo), il giudice del rinvio deve svolgere una valutazione comparativa e complessiva di tutte le evidenze e non limitarsi a ripetere gli elementi materiali già considerati insufficienti dalla Cassazione.
- Il giudice del rinvio può riformulare il proprio convincimento sui fatti, ma è tenuto a seguire la traccia e i punti critici indicati nella sentenza di annullamento: deve motivare espressamente come ha valutato ciascun elemento indicato e quali ulteriori prove o ricostruzioni ha ritenuto decisive.
- La mera affermazione dell'avvenuto pregiudizio dei creditori (es. mancato soddisfacimento delle pretese) è neutra rispetto alla prova del dolo specifico: occorre valutare circostanze sintomatiche (tempistica della sottrazione/distruzione o rimozione parziale delle scritture, riferibilità a periodi rilevanti, comportamenti contrari alla diligenza) che possano dimostrare la finalità di arrecare danno.
- Se il giudice del rinvio omette di considerare elementi probatori indicati nella sentenza di annullamento o non fornisce una motivazione logica e coerente rispetto a tali elementi, la Cassazione annullerà nuovamente per vizio motivazionale e disporrà il rinvio per nuovo esame.
- Nel calcolo della prescrizione occorre applicare i termini specifici previsti per il reato: prima di dichiarare la prescrizione il giudice deve verificare le date rilevanti (es. data di dichiarazione di fallimento) e il termine applicabile alla fattispecie.
- Gli elementi indiziari quali la parziale sottrazione o la tempistica sospetta della rimozione delle scritture contabili sono particolarmente significativi nella ricostruzione del dolo nella bancarotta documentale e vanno valutati nel loro insieme, non isolatamente.
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