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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22396/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita) per concorso in estorsione pluriaggravata nei confronti di Giovanbattista Moscarelli. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione relativamente alle esigenze cautelari (assenza di collegamenti con l'associazione mafiosa, distanza temporale dei fatti che richiederebbe argomentazione più stringente sull'attualità del pericolo) e ha contestato la ritenuta sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" per difetto di prova circa la consapevolezza dell'indagato e circa la riconducibilità della sua condotta a modalità tipicamente mafiose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Potenza per nuovo esame in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.. La Corte ha rilevato che il Tribunale di riesame non ha adeguatamente motivato in cosa consistessero le modalità della minaccia tali da integrare il "metodo mafioso": la mera presenza di armi o l'intervento di gruppo non sono automaticamente espressione di una modalità mafiosa, e la decisione non ha indicato criticamente quali elementi delle dichiarazioni collaborative e delle intercettazioni fondassero l'aggravante. Conseguentemente è disposta anche la revisione delle esigenze cautelari, essendo la loro sussistenza logicamente subordinata all'accertamento dell'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" richiede l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa, a modalità minacciose tali da richiamare alla sensibilità della vittima la tipica intimidazione mafiosa e da produrre una particolare coartazione psicologica (assoggettamento/omertà). Può sussistere anche in assenza di una compagine associativa, ma occorre motivazione che colleghi le modalità della condotta e la qualità dell'agente alla capacità persuasiva derivante dal vincolo associativo.

  • art. 629 cod. pen.

    La qualificazione del fatto come estorsione riguarda la minaccia idonea a costringere la vittima; l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 non richiede necessariamente un elemento diverso rispetto alla minaccia prevista dall'art. 629, ma necessita di una valutazione se la minaccia sia espressione di una capacità persuasiva connessa alla forza del vincolo associativo e idonea a determinare assoggettamento e omertà.

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo esame in sede di riesame cui la Corte rinvia il giudizio cautelare; il Tribunale indicato dal rinvio dovrà procedere al nuovo esame ai sensi della norma procedurale.

Massime di principio

  • Per integrare l'aggravante del "metodo mafioso" non è sufficiente il semplice uso di arma o l'azione in concorso: è necessario che le modalità della minaccia richiamino specificamente la tipicità intimidatoria mafiosa e siano idonee a determinare assoggettamento e omertà nella vittima.
  • La sussistenza del metodo mafioso può essere accertata anche in assenza di una struttura associativa formalmente riconosciuta, ma il giudice deve motivare quali elementi obiettivi (comportamentali, espressioni verbali, simboli di appartenenza, modalità ripetute di imposizione) rendono la condotta "tipicamente mafiosa".
  • Quando una qualificazione giuridica aggravante è stata rimessa in discussione da un annullamento, tale vizio può estendersi e richiedere la revisione del provvedimento cautelare per tutti i coindagati coinvolti, perché incide sulle esigenze cautelari stesse.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura impone un onere argomentativo più stringente circa l'attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Il giudice del riesame deve valutare criticamente le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, esplicitando quali specifici contenuti o condotte supportano la configurazione dell'aggravante; la Corte di legittimità non può supplire con proprie valutazioni sulle fonti indiziarie.

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