Cassazione Penale, Sentenza n. 38274/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 20/12/2021 che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni) e la confisca di prevenzione di beni. Contestazioni principali: 1) insufficiente e illogica motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, essendosi la condanna riferita a concorso esterno nel biennio 2006-2008; mancata valutazione degli elementi prodotti dalla difesa e dei segni di dissociazione (collaborazione del proposto); 2) vizi nella motivazione e nella ricostruzione della titolarità/controllo di società e provenienza illecita delle provviste usate per acquisti; 3) tardività della decisione di appello in relazione alla confisca di prevenzione (violazione dell'art. 27, comma 6, D.Lgs. n.159/2011) con conseguente inefficacia della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei termini seguenti: 1) ha annullato senza rinvio la confisca di prevenzione per avvenuta inefficacia dovuta alla decisione di appello intervenuta oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, D.Lgs. n.159/2011, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto; 2) ha annullato il decreto impugnato con riferimento alla misura di prevenzione personale e ha rinviato la materia alla Corte d'appello di Messina per un nuovo esame limitato al profilo dell'attualità della pericolosità sociale, dovendo il giudice verificare con adeguata motivazione la persistenza di elementi di contiguità o di interessi qualificati con il clan, valutando altresì gli indici di dissociazione dedotti dalla difesa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 4, lett. a); art. 20; art. 24; art. 27, comma 6
Art. 4 lett. a) usato per definire il requisito di pericolosità sociale; art. 27, comma 6 interpretato come termine per la Corte d'appello di un anno e sei mesi decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, con riferimento finale alla data del deposito del decreto motivato (camera di consiglio), la cui violazione determina l'inefficacia della confisca di prevenzione; artt. 20 e 24 richiamati con riferimento ai presupposti dell'ablazione patrimoniale e alla loro necessaria motivazione.
Legge n. 1423 del 1956
Richiamata nella doglianza difensiva circa principi generali sulle misure di prevenzione; la Corte ha valutato complessivamente le garanzie processuali e la necessità di motivazione specifica sull'attualità della pericolosità.
D.L. n. 306 del 1992 / L. n. 356 del 1992
Richiamato in relazione ad accertamenti di responsabilità connessi a illecito utilizzo di aziende; il decreto di merito aveva fatto riferimento a tale accertamento nonostante declarata prescrizione, ai fini della valutazione della riconducibilità societaria e della sproporzione reddituale.
Codice penale
La condanna per concorso esterno (art. 110 e art. 416-bis) nel periodo 2006-2008 è stata considerata dal giudice di merito come indice di contiguità, ma la Cassazione ha ribadito che il concorso esterno, per la sua natura, non comporta automaticamente la presunzione di attualità della pericolosità senza elementi fattuali recenti.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020 (Palla); Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Palla: precisa che, in procedimento camerale, il termine di 18 mesi si riferisce alla data del deposito del decreto motivato; Gattuso (Sez. U): afferma che la presunzione di stabilità del vincolo associativo può essere applicata solo se sorretta da elementi sintomatici di partecipazione e verificata alla luce degli specifici fatti del caso, non potendo costituire unico fondamento per accertare l'attualità della pericolosità.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione disposta in primo grado diventa inefficace se la Corte d'appello non decide entro il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art. 27, comma 6, D.Lgs. n.159/2011: il termine decorre dall'atto di impugnazione e il riferimento finale è la data del deposito del decreto motivato (procedimento in camera di consiglio).
- Per la conferma di una misura di prevenzione personale (es. sorveglianza speciale) non è sufficiente la mera rievocazione di fatti o condanne risalenti nel tempo (soprattutto se si tratta di concorso esterno): è necessario che il giudice motivi con elementi di fatto attuali e concreti la persistenza della contiguità o degli interessi comuni con l'organizzazione criminale.
- La qualificazione come "concorso esterno" non equivale automaticamente a inserimento stabile nella compagine mafiosa; deve essere dimostrata la riproducibilità delle condotte e la permanenza dei legami nel presente.
- Nel giudizio sulle misure patrimoniali la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimoni può giustificare la confisca, ma la ricostruzione della riconducibilità societaria e della provenienza illecita delle provviste richiede proof di elementi probatori concreti e motivazione adeguata; non è sufficiente un criterio economico-formale non previsto dalla legge.
- La valutazione degli indici di dissociazione (ad esempio la collaborazione del proposto con la giustizia) deve essere presa in considerazione dal giudice di prevenzione e analizzata con specifica motivazione quando dedotta dalla difesa.
- In caso di annullamento della confisca per tardività il provvedimento è inefficace senza rinvio e devono essere ordinate la restituzione dei beni agli aventi diritto; invece, sull'aspetto personale la Corte di legittimità può annullare con rinvio per consentire un nuovo esame limitato al profilo specifico rilevato.
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