Cassazione Penale, Sentenza n. 19648/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ajdini era stato condannato con ammenda per non aver dotato la trattrice agricola dei requisiti essenziali di sicurezza (telaio di protezione antiribaltamento privo di etichetta identificativa e deformato). Con la stessa sentenza era stata disposta la confisca e la distruzione del mezzo. Il ricorrente ha impugnato solo la parte relativa a confisca e distruzione, sostenendo sproporzione della misura rispetto all'ammenda, di aver tentato interventi di riparazione e che il mezzo fosse l'unica fonte di sostentamento per la sua famiglia.
La decisione
La Suprema Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e l'ha dichiarata inammissibile per mancata specificità dei motivi: il ricorso non ha spiegato criticamente e con correlazione le ragioni di fatto e di diritto rispetto a quanto motivato dal Tribunale. La Corte ha ritenuto legittima la confisca con distruzione per la pericolosità intrinseca del mezzo, non rilevando l'uso come mezzo di sostentamento quale motivo idoneo a escludere la misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 71 e 87
art. 71, comma 1; art. 87, comma 3
Norme penali in materia di sicurezza sul lavoro usate per contestare l'omissione di misure di sicurezza sulla trattrice; la condanna per la violazione ha retto in primo grado e non è stata contestata efficacemente in cassazione
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 21
Richiamato rispetto all'obbligo di dispositivi di protezione e requisiti del mezzo; la mancata presenza di dispositivi di protezione idonei è stata elemento centrale per giudicare pericolosa la cosa
cod. proc. pen., art. 568, comma 5
Norma che permette la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione quando proposta contro sentenza non appellabile
cod. proc. pen., art. 593, comma 3
Stabilisce la non appellabilità della sentenza che impone solo ammenda, motivo per cui l'impugnazione va requalificata
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere del ricorrente di sopportare le spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, applicato nella specie con fissazione equitativa di € 3.000,00
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in rapporto alle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento di cassazione (riferimento procedurale alle conclusioni del P.M.)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Corte Cost. sent. 13/06/2000, n. 186
Principi richiamati sulla specificità dei motivi di impugnazione e sui criteri per l'addebito delle spese in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso/impugnazione deve essere specifico: è necessario enunciare e argomentare criticamente i rilievi rispetto alle motivazioni del giudice di merito, con chiara correlazione tra censure e motivazione impugnata
- La confisca e la distruzione di un bene possono essere ordinate se il bene è pericoloso in sé e la pericolosità persiste nonostante riparazioni parziali; il valore economico o il fatto che il bene sia fonte di sostentamento non impedisce automaticamente la misura
- Se la sentenza impugnata è non appellabile (es. condanna alla sola ammenda), il rimedio esperibile può essere ritenuto ricorso per cassazione e soggetto alle regole di ammissibilità della Cassazione
- In caso di inammissibilità per carenza di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende; pertanto conviene valutare attentamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla
- Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi: produrre prova tecnica (perizia) che dimostri l'assenza di pericolosità o l'effettiva ed efficace regolarizzazione del bene; proporre misure alternative alla distruzione; documentare tempestivi e riscontrabili interventi di messa in sicurezza
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