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Sentenza

Sentenza n. 1554/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Comune al decreto ingiuntivo n. 79/2024 del Tribunale di Salerno, che ingiungeva il pagamento di € 16.528,01, oltre interessi e spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 4 marzo 2026 e depositato il 5 marzo 2026, deducendo che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno, pubblicato il 18 gennaio 2024, era stato notificato al Comune, che era decorso il termine di legge di 120 giorni e che l’ente non aveva adempiuto. Ha chiesto l’esecuzione del decreto e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Con memoria del 7 settembre 2026, dopo l’intervenuto pagamento da parte del Comune, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione e chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, conseguente all’intervenuta ottemperanza del Comune, e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Ha affermato che, a fronte di un’espressa rinuncia all’interesse formulata prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione. Spese compensate, come richiesto dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Con l’odierno ricorso (notificato in data 4.3.2026 e depositato in data 5.3.2026) la società ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza Comune di Albanella al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

    La disposizione è il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..

    Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice, in assenza di poteri officiosi sul punto, deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, senza decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • L’intervenuta ottemperanza dell’amministrazione al titolo azionato può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per ottemperanza e giustificare la declaratoria di improcedibilità, quando tale esito sia espressamente richiesto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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