Sentenza del 28/10/2019 n. 8062 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 228/2019 - IVA - ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - Necessità - Onere della prova - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo l'avviso di accertamento IVA per l'anno 2013 per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Ufficio ha sostenuto che il controllo derivava dall'esame di fatture esibite dallo stesso contribuente e dalla correzione di un errore nella dichiarazione, ritenendo quindi non necessario un contraddittorio preventivo. La Commissione ha applicato il principio secondo cui, per i tributi armonizzati come l'IVA, la violazione del contraddittorio determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e dimostra che non si tratta di un'opposizione meramente pretestuosa.
La decisione
L'appello dell'Amministrazione è stato accolto. La sentenza di primo grado è stata riformata e l'avviso di accertamento IVA è stato dichiarato legittimo. La Commissione ha ritenuto insufficiente la sola eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio, poiché il contribuente non aveva indicato specifiche giustificazioni o elementi difensivi idonei a incidere sul recupero fiscale. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è richiamata con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale.
La disposizione riguarda il contraddittorio successivo ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente. Secondo la giurisprudenza richiamata, non introduce un obbligo generalizzato per ogni attività di controllo, ma opera nei casi previsti dalla legge.
Principi affermati da Cass., Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823
In tema di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e l'opposizione non sia puramente pretestuosa.
Per l'IVA, tributo armonizzato soggetto al diritto dell'Unione europea, il contribuente deve dimostrare in giudizio quale concreta utilità avrebbe avuto il contraddittorio. La mera deduzione formale della sua omissione non è sufficiente.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA, l'assenza del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare specifici fatti, documenti o argomentazioni che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione.
- Le ragioni difensive devono essere concrete e potenzialmente rilevanti rispetto al recupero fiscale; non è sufficiente contestare in modo astratto la violazione del contraddittorio.
- Il giudice valuta la possibile utilità del contraddittorio con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omissione, verificando che la contestazione non costituisca uno sviamento dello strumento difensivo.
- I controlli documentali o basati su fatture e dati già acquisiti dall'Amministrazione possono non richiedere un contraddittorio generalizzato, salvo specifiche disposizioni o circostanze che lo rendano necessario.
- La mancata costituzione o la mancata allegazione di giustificazioni sostanziali da parte del contribuente può impedire di dimostrare l'incidenza concreta della violazione procedurale e condurre alla conferma dell'accertamento.
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