Sentenza del 28/10/2019 n. 84 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2012, euro 106.803,00 di versamenti in contanti sui conti bancari del contribuente, ritenendoli redditi non dichiarati sulla base della presunzione prevista dall'art. 32 del DPR n. 600/1973. Il contribuente contestava sia la validità dell'avviso, per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, sia la qualificazione delle somme come redditi imponibili, sostenendo che derivassero principalmente da vincite presso casinò esteri e, in parte, da un prestito bancario. Evidenziava inoltre la documentata e assidua frequentazione dei casinò e la propria ludopatia, riconosciuta anche in sede disciplinare.
La decisione
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha accolto l'appello del contribuente. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello e quella relativa alla mancata allegazione del processo verbale, poiché il verbale era già stato portato a conoscenza del contribuente, che lo aveva firmato per ricevuta. Nel merito, ha ritenuto che la frequentazione di 158 volte dei casinò nel solo 2012, le risultanze investigative, gli accrediti collegati a vincite, il provvedimento disciplinare e l'assenza di plausibili ulteriori attività produttive di reddito costituissero elementi gravi, precisi e concordanti idonei a superare la presunzione bancaria dell'art. 32. Ha inoltre affermato che le vincite realizzate all'estero presso case da gioco autorizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in base alla normativa unionale e all'art. 69, comma 1-bis, del TUIR. L'avviso di accertamento è stato quindi sostanzialmente disatteso e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR n. 600/1973
I dati acquisiti sono posti a base delle rettifiche ... "se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine."
I versamenti bancari non giustificati possono essere presunti ricavi o redditi imponibili, ma il contribuente può superare la presunzione anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; non è necessariamente richiesta una prova documentale analitica di ogni singola movimentazione.
Art. 6 del TUIR
Il contribuente aveva sostenuto che le somme non fossero riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dalla norma. La decisione ha escluso l'imponibilità delle vincite da gioco autorizzato all'estero sulla base della normativa speciale e sovranazionale richiamata.
Art. 69, comma 1-bis, del TUIR
La disposizione, interpretata alla luce del diritto dell'Unione europea, è stata ritenuta applicabile alle vincite conseguite presso case da gioco autorizzate estere, escludendone la concorrenza alla formazione del reddito imponibile italiano.
Normativa dell'Unione europea in materia di giochi d'azzardo
Le vincite presso case da gioco autorizzate di altri Stati membri non possono essere trattate fiscalmente in modo deteriore rispetto alle vincite conseguite presso operatori autorizzati nazionali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea recepita nell'ordinamento interno.
Massime di principio
- La presunzione derivante dai versamenti bancari non giustificati può essere superata non solo con la prova documentale di ogni singola entrata, ma anche attraverso un insieme coerente di indizi gravi, precisi e concordanti.
- La mera frequentazione occasionale di casinò, da sola, può non essere sufficiente a dimostrare che specifici versamenti derivino da vincite; assumono invece rilievo la frequenza eccezionale, la coerenza temporale con gli accrediti, le risultanze investigative e l'assenza di altre fonti plausibili di reddito.
- Quando l'Amministrazione finanziaria non individua una diversa origine delle somme e gli elementi disponibili rendono altamente plausibile la provenienza da vincite, il giudice può ritenere superata la presunzione bancaria anche in assenza della documentazione di ogni singola vincita.
- Le vincite conseguite presso case da gioco autorizzate estere, in particolare nell'Unione europea, devono essere valutate alla luce del principio di parità di trattamento e della disciplina sovranazionale; non possono essere automaticamente assoggettate a imposizione solo perché realizzate all'estero.
- Un atto richiamato nell'avviso di accertamento non deve necessariamente essere nuovamente allegato se risulta già conosciuto dal contribuente, ad esempio perché gli è stato notificato o consegnato e da lui ricevuto.
- La prova della provenienza delle somme deve essere valutata complessivamente, considerando anche il comportamento finanziario del contribuente, la frequenza delle attività dichiarate, la documentazione disponibile e la compatibilità con il suo tempo e con le sue altre attività.
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