Sentenza del 28/10/2019 n. 6138 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al signor T. G. il mancato invio di un questionario finalizzato all'esibizione della documentazione contabile della società A.GE.CO. s.r.l. per l'anno d'imposta 2007, applicando una sanzione di euro 258,00. In primo grado il ricorso era stato accolto perché, alla data di notifica del questionario, il 6 luglio 2010, il contribuente non rivestiva più la carica di amministratore della società. L'Agenzia ha sostenuto invece che il contribuente risultava ancora amministratore secondo l'Anagrafe Tributaria e che il questionario era stato comunque notificato anche alla società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'originario atto di contestazione. La decisione si fonda sulla prova documentale che il signor T. G. non era più amministratore della società alla data della notifica e, pertanto, non aveva legittimazione ad agire personalmente contro l'atto. Essendo il provvedimento stato notificato anche alla società, spettava eventualmente a quest'ultima impugnarlo.
Massime di principio
- La legittimazione a contestare un atto tributario dipende dall'effettiva riferibilità dell'atto al soggetto destinatario e dalla sua posizione giuridica al momento della notifica.
- Un ex amministratore, che non ricopra più la carica alla data della notifica, può non essere legittimato a impugnare personalmente un atto rivolto alla società o connesso agli obblighi documentali della società stessa.
- Quando un questionario o una richiesta di documentazione è notificata anche alla società, gli obblighi e le eventuali sanzioni possono gravare direttamente sulla società; in tal caso è normalmente quest'ultima il soggetto legittimato a contestare l'atto.
- Le risultanze dell'Anagrafe Tributaria possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria, ma la prova documentale dell'effettiva cessazione dalla carica può dimostrare l'assenza di legittimazione dell'ex amministratore.
- La notifica di un atto a un soggetto privo della qualità richiesta non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto se quest'ultimo è stato correttamente notificato anche al soggetto effettivamente obbligato.
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