Sentenza del 28/10/2019 n. 5931 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef- Redditi da lavoro dipendente - Svolgimento del lavoro presso Ambasciata straniera- Soggetto residente in Italia - Avviso di accertamento- Legittimità- Ufficio -Errato riconoscimento per gli anni pregressi di esenzione dall'assoggettamento al tributo- Non assoggettabilità al pagamento di sanzioni ed interessi ex art.10,comma 2°,legge 212/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto IRPEF e addizionali sui redditi da lavoro dipendente percepiti presso un'Ambasciata straniera. La contestazione riguardava, in particolare, l'assoggettabilità a imposizione in Italia e l'applicazione di sanzioni e interessi, considerato che per gli anni precedenti lo stesso Ufficio aveva riconosciuto l'esenzione dal tributo.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo quanto alla richiesta di IRPEF e addizionali: il soggetto residente in Italia è tassato sui redditi ovunque prodotti, compresi quelli derivanti dal lavoro svolto presso un'Ambasciata straniera. Tuttavia, il contribuente non è stato ritenuto assoggettabile a sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000, poiché aveva agito in buona fede ed era stato indotto in errore dai precedenti comportamenti e riconoscimenti dell'Ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 4
La norma è richiamata nel quadro della disciplina degli obblighi dichiarativi e degli accertamenti relativi ai redditi; l'accertamento dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2 e 3 (TUIR)
Il residente fiscale in Italia è soggetto all'IRPEF per i redditi posseduti ovunque prodotti. Pertanto, il reddito da lavoro dipendente percepito presso un'Ambasciata straniera deve essere assoggettato a imposizione italiana, salvo specifiche deroghe applicabili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2
Tutela il contribuente che abbia agito in buona fede sulla base di indicazioni o comportamenti dell'Amministrazione finanziaria tali da aver determinato un legittimo affidamento. In tale situazione non sono dovuti sanzioni e interessi, anche se il tributo resta dovuto.
Massime di principio
- La residenza fiscale italiana comporta, in linea generale, l'assoggettamento a IRPEF dei redditi ovunque prodotti, inclusi quelli derivanti da attività lavorativa svolta per rappresentanze diplomatiche straniere, salvo specifiche norme internazionali o interne di esenzione.
- Un precedente comportamento dell'Amministrazione finanziaria che abbia riconosciuto un'esenzione non rende definitivamente non imponibile il reddito, ma può fondare il legittimo affidamento del contribuente.
- Quando l'errore deriva da indicazioni o determinazioni pregresse dell'Ufficio e il contribuente ha agito senza dolo o colpa, il tributo può essere recuperato, mentre sanzioni e interessi possono essere esclusi per tutela della buona fede.
- La non applicazione di sanzioni e interessi non equivale all'esenzione dall'imposta: occorre distinguere sempre tra obbligo tributario principale e conseguenze accessorie del mancato versamento.
- In situazioni analoghe è necessario verificare sia la residenza fiscale del lavoratore sia l'eventuale esistenza di convenzioni internazionali, immunità diplomatiche o specifiche disposizioni che possano derogare alla regola generale della tassazione mondiale.
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