Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/10/2019 n. 5931 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef- Redditi da lavoro dipendente - Svolgimento del lavoro presso Ambasciata straniera- Soggetto residente in Italia - Avviso di accertamento- Legittimità- Ufficio -Errato riconoscimento per gli anni pregressi di esenzione dall'assoggettamento al tributo- Non assoggettabilità al pagamento di sanzioni ed interessi ex art.10,comma 2°,legge 212/2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto IRPEF e addizionali sui redditi da lavoro dipendente percepiti presso un'Ambasciata straniera. La contestazione riguardava, in particolare, l'assoggettabilità a imposizione in Italia e l'applicazione di sanzioni e interessi, considerato che per gli anni precedenti lo stesso Ufficio aveva riconosciuto l'esenzione dal tributo.

La decisione

L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo quanto alla richiesta di IRPEF e addizionali: il soggetto residente in Italia è tassato sui redditi ovunque prodotti, compresi quelli derivanti dal lavoro svolto presso un'Ambasciata straniera. Tuttavia, il contribuente non è stato ritenuto assoggettabile a sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000, poiché aveva agito in buona fede ed era stato indotto in errore dai precedenti comportamenti e riconoscimenti dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 4

    La norma è richiamata nel quadro della disciplina degli obblighi dichiarativi e degli accertamenti relativi ai redditi; l'accertamento dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2 e 3 (TUIR)

    Il residente fiscale in Italia è soggetto all'IRPEF per i redditi posseduti ovunque prodotti. Pertanto, il reddito da lavoro dipendente percepito presso un'Ambasciata straniera deve essere assoggettato a imposizione italiana, salvo specifiche deroghe applicabili.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    Tutela il contribuente che abbia agito in buona fede sulla base di indicazioni o comportamenti dell'Amministrazione finanziaria tali da aver determinato un legittimo affidamento. In tale situazione non sono dovuti sanzioni e interessi, anche se il tributo resta dovuto.

Massime di principio

  • La residenza fiscale italiana comporta, in linea generale, l'assoggettamento a IRPEF dei redditi ovunque prodotti, inclusi quelli derivanti da attività lavorativa svolta per rappresentanze diplomatiche straniere, salvo specifiche norme internazionali o interne di esenzione.
  • Un precedente comportamento dell'Amministrazione finanziaria che abbia riconosciuto un'esenzione non rende definitivamente non imponibile il reddito, ma può fondare il legittimo affidamento del contribuente.
  • Quando l'errore deriva da indicazioni o determinazioni pregresse dell'Ufficio e il contribuente ha agito senza dolo o colpa, il tributo può essere recuperato, mentre sanzioni e interessi possono essere esclusi per tutela della buona fede.
  • La non applicazione di sanzioni e interessi non equivale all'esenzione dall'imposta: occorre distinguere sempre tra obbligo tributario principale e conseguenze accessorie del mancato versamento.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare sia la residenza fiscale del lavoratore sia l'eventuale esistenza di convenzioni internazionali, immunità diplomatiche o specifiche disposizioni che possano derogare alla regola generale della tassazione mondiale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.