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Ordinanza

Ordinanza n. 3627/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - dell’esito negativo della prova scritta comunicato al ricorrente sulla propria area riservata della piattaforma FORMEZ con avviso sul sito inPA del 30/04/2026 in merito al concorso pubblico congiunto su base territoriale, per titoli ed esami “per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari famiglia professionale ispettore di vigilanza nei ruoli del personale dell’INPS (n. 355) e dell’INAIL (n. 93)” di cui al Bando pubblicato in inPA lo scorso 10/11/2025, lesivo laddove il TEST riporta punteggio inferiore alla sufficienza di 20,55/21 per la presenza di un quesito incompleto, ambiguo e mal posto (n. 46) che ha determinato un errore nella risposta e causato l’esclusione dal concorso (doc. 1/2); - per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 10/11/2025 con cui l’Amministrazione ha indetto il sopra menzionato concorso (doc. 3); nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, ivi incluso il diario della prova scritta, la nota di determinazione dei criteri di valutazione e ogni altra determinazione lesiva; nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del quesito n. 46, contestato con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo.

Giustizia amministrativa202605997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo della prova scritta e conseguente esclusione dal concorso, in particolare per l’asserita erroneità o ambiguità del quesito n. 46

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova scritta di un concorso pubblico congiunto, nonché, per quanto occorrente, il bando e gli ulteriori atti della procedura. Ha dedotto che il punteggio conseguito, inferiore alla soglia di sufficienza, sarebbe dipeso dalla presenza di un quesito incompleto, ambiguo e mal formulato, il quesito n. 46, che avrebbe indotto il candidato a fornire una risposta errata. Ha chiesto l’annullamento del quesito e la conseguente rivalutazione del punteggio complessivo, proponendo altresì domanda cautelare di sospensione degli effetti dell’esito negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto assorbente l’insussistenza del periculum in mora, senza esaminare la fondatezza delle censure relative al quesito n. 46, che è stata riservata alla fase di merito. Il pregiudizio lamentato non è stato ritenuto grave e irreparabile, poiché la procedura concorsuale risultava ancora in corso. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice ha considerato anche le esigenze di celerità della procedura e di continuità del servizio dell’amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la procedura amministrativa è ancora in corso, il pregiudizio derivante dall’esclusione o dall’esito sfavorevole non presenta necessariamente i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti per la tutela cautelare.
  • La domanda cautelare può essere respinta per insussistenza del periculum in mora senza una valutazione, neppure sommaria, della fondatezza delle censure di merito, quando il difetto di periculum è ritenuto assorbente.
  • Nel valutare il periculum in mora, il giudice amministrativo deve contemperare il pregiudizio allegato dal ricorrente con le esigenze di celerità della procedura amministrativa e di continuità del servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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