Sentenza n. 6390/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti in occasione della prima prova del concorso per magistrato ordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR e l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, sostenendo che, durante la prima prova del concorso per magistrato ordinario, l'amministrazione non avrebbe rispettato le garanzie previamente accordate in relazione alle sue condizioni di salute, ai dispositivi in dotazione e alle modalità di assistenza. In particolare, ha dedotto che il personale di vigilanza non sarebbe stato adeguatamente informato circa i dispositivi utilizzati, che l'aula sarebbe stata schermata e che il personale tecnico avrebbe dovuto assicurare la connessione necessaria al funzionamento del dispositivo salvavita. Secondo l'appellante, se tutto il personale fosse stato informato, non si sarebbe verificato l'episodio contestato e avrebbe potuto sostenere anche le restanti due prove. Ha inoltre censurato il richiamo operato dal TAR a una precedente sentenza non ancora passata in giudicato al momento della decisione di primo grado. La domanda risarcitoria riguardava danni non patrimoniali, compreso l'aggravamento delle condizioni di salute, asseritamente derivanti dalla condotta del Ministero e della commissione esaminatrice.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la precedente sentenza del TAR, richiamata dal primo giudice, era stata comunque confermata dal Consiglio di Stato con una successiva sentenza passata in giudicato, relativa alla medesima vicenda. Tale giudicato aveva escluso l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, negando che la condotta del personale di vigilanza, consistita in un singolo episodio verificatosi durante la ricopiatura dell'elaborato, avesse determinato un rischio effettivo per la salute dell'appellante o le avesse impedito di consultare il dispositivo con la frequenza necessaria alla terapia. Il giudicato aveva inoltre accertato che l'appellante aveva regolarmente consegnato il primo elaborato e che la decisione di non presentarsi alle ulteriori prove era riconducibile a una reazione emotiva successiva, comprensibile sul piano umano ma priva di giustificazione giuridica. In assenza di una condotta illecita e ingiusta dell'amministrazione, mancava un elemento costitutivo indefettibile della responsabilità aquiliana e la domanda risarcitoria non poteva essere accolta, indipendentemente dalla configurabilità e dalla prova del danno non patrimoniale. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico dell'appellante. È stata altresì confermata la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente infondate le prospettazioni.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede, tra gli elementi costitutivi, una condotta illecita e ingiusta; in mancanza di tale elemento la domanda risarcitoria deve essere respinta.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto se manca a monte una condotta illecita dell'amministrazione e, comunque, deve essere adeguatamente ricondotto alle categorie giuridicamente rilevanti del pregiudizio non patrimoniale.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo alle motivazioni di altra pronuncia, utilizzato dal giudice per recepire le ragioni della precedente decisione relativa alla medesima vicenda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate alla diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. presuppone necessariamente la prova di una condotta illecita e ingiusta dell'amministrazione, oltre agli ulteriori elementi della responsabilità; la sola allegazione di un danno non è sufficiente.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha escluso, con riferimento alla medesima vicenda, l'illegittimità o l'ingiustizia della condotta amministrativa e il nesso tra tale condotta e il pregiudizio lamentato, tale accertamento impedisce di fondare su quei medesimi fatti una successiva domanda risarcitoria.
- L'aggravamento delle condizioni di salute non può essere qualificato come danno-conseguenza risarcibile se non è dimostrato che derivi causalmente da una condotta illecita e ingiusta dell'amministrazione.
- La mancata partecipazione volontaria a successive prove concorsuali, quando non sia stata determinata da un comportamento illecito dell'amministrazione, non consente di imputare a quest'ultima i danni non patrimoniali eventualmente allegati dalla candidata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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