Sentenza del 15/10/2018 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Istruzione probatoria - Onere della prova - Documenti contabili rinvenuti presso il contribuente - Rilevanza reddituale - Solo il contribuente può fornire le relative spiegazioni e prove per il principio della "vicinanza della prova".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito, l'IVA e l'IRAP della società sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente, recuperando ricavi non dichiarati e costi ritenuti indeducibili. La società contestava, tra l'altro, l'attendibilità della documentazione, la ricostruzione induttiva dei ricavi, la deducibilità di diverse categorie di costi, il trattamento delle rimanenze iniziali e il mancato versamento dell'IVA. La CTR ha ritenuto che i documenti extracontabili rinvenuti presso la società costituissero elementi presuntivi utilizzabili, precisando che spettava al contribuente, in base al principio della vicinanza della prova, indicare concretamente quali commesse non fossero state eseguite, quali avessero subito sconti e quali documenti fossero fiscalmente irrilevanti.
La decisione
In sede di rinvio, la CTR Toscana ha accolto solo parzialmente l'appello della società e ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, riformando parzialmente la decisione di primo grado. È stata confermata la legittimità della ricostruzione dei ricavi non dichiarati basata sulla documentazione extracontabile rinvenuta presso la contribuente e sono stati confermati diversi recuperi a tassazione, inclusi quelli relativi a costi non documentati, prestazioni prive di adeguato supporto contrattuale o documentale e rimanenze iniziali non dimostrate con elementi certi e precisi. È stato invece riconosciuto il diritto alla deduzione delle spese legali e notarili per lire 9.030.000. Per i premi assicurativi, l'Ufficio dovrà ricalcolare l'imposta del 2000 imputando a tale annualità la quota di costo riferibile a quell'esercizio. È stato inoltre confermato il recupero dell'IVA sulla fattura emessa al cliente, poiché l'imposta era stata incassata ma non versata. Per la fattura relativa al Ministero dei trasporti, il recupero è stato ridotto a lire 68.725.000, pari alla differenza tra lire 91.000.000 risultanti dalla documentazione extracontabile e lire 22.275.000 già fatturate. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere a una rettifica parziale sulla base di elementi informativi già disponibili, purché idonei a giustificare il recupero.
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente sottoposte al suo esame; la sua violazione determina omessa pronuncia.
Art. 93 del TUIR, già art. 60
Prevede regole relative alla rilevazione e documentazione delle rimanenze; la mancata compilazione del prospetto non determina automaticamente l'indeducibilità, ma la deduzione resta subordinata alla dimostrazione certa e precisa dei valori.
Art. 109 del TUIR, già art. 75
Le spese e gli oneri sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi
La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettiva esistenza, inerenza, competenza e quantificazione mediante documentazione o altri elementi probatori affidabili.
Art. 8, comma 1, del D.P.R. 633/1972
L'esclusione dell'IVA prevista per determinate operazioni non può essere applicata senza che ricorrano i presupposti normativi; l'IVA correttamente addebitata e incassata deve essere versata all'Erario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rinviene presso il contribuente documenti extracontabili dettagliati relativi a commesse, ore lavorate, materiali e clienti, tali documenti possono costituire una base presuntiva idonea per ricostruire ricavi non dichiarati.
- La mera affermazione che alcuni documenti riguardino lavori non eseguiti, sconti o operazioni irrilevanti non è sufficiente: il contribuente deve individuare analiticamente le singole voci contestate e fornire prove concrete o presunzioni coerenti.
- In base al principio della vicinanza della prova, l'onere di spiegare la natura e l'effettiva rilevanza delle scritture aziendali ricade principalmente su chi le ha formate, conservate e gestite.
- La conservazione presso l'impresa di documenti relativi a commesse può essere valutata come indizio della loro rilevanza economica, anche se la contabilità ufficiale non li registra.
- Quando la documentazione extracontabile rende inattendibile la contabilità ufficiale, l'Amministrazione può ricorrere a una ricostruzione induttiva del reddito anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi utilizzati siano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- I costi deducibili devono essere supportati da documenti idonei a dimostrarne esistenza, inerenza, competenza e importo; in mancanza, il recupero a tassazione può essere legittimo.
- Se un costo è stato imputato integralmente a un esercizio ma riguarda più annualità, la ripartizione deve rispettare il principio di competenza e può comportare il ricalcolo dell'imposta nell'anno corretto.
- Un errore materiale nella quantificazione del recupero non travolge necessariamente l'intero accertamento: il giudice può correggere l'importo e mantenere il recupero nella misura effettivamente dovuta.
- L'accoglimento parziale di alcune contestazioni non implica necessariamente la vittoria del contribuente: l'esito va valutato considerando il peso complessivo dei recuperi confermati e delle riduzioni ottenute.
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