Sentenza n. 540/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riammissione in servizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio con decorrenza 26.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riammissione in servizio per mancato decorso del termine quinquennale di sospensione obbligatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22 settembre 2025 con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto la sua istanza di riammissione in servizio, ritenendo non ancora decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 4 della legge n. 97/2001. Il dipendente era stato inizialmente sospeso dal servizio nel giugno 2020, in quanto sottoposto a misura cautelare custodiale, e successivamente, nell'agosto 2022, nuovamente sospeso con decorrenza dal 28 luglio 2022, a seguito della perdita di efficacia della misura cautelare e della pronuncia di una sentenza penale di condanna non definitiva. Il ricorrente sosteneva che i due periodi di sospensione dovessero essere cumulati e che il termine massimo quinquennale fosse quindi maturato il 25 giugno 2025. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del CCNL del 26 maggio 2004 e dell'art. 4 della legge n. 97/2001, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In via preliminare, l'Amministrazione aveva eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo che la sede di servizio del dipendente fosse diversa.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. La documentazione dimostrava che la sede di servizio non era mai effettivamente mutata: il successivo provvedimento di assegnazione a una diversa sede non era divenuto operativo, poiché il dipendente era già stato sospeso dal servizio. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha richiamato l'art. 4, comma 2, della legge n. 97/2001 e la sentenza della Corte costituzionale n. 145/2002, dalla quale deriva la previsione generale di una durata massima quinquennale della sospensione cautelare dal servizio connessa a un procedimento penale. Ha però distinto i due periodi di sospensione: il primo, disposto in conseguenza dell'applicazione di una misura cautelare custodiale; il secondo, disposto dopo la pronuncia di una sentenza penale di condanna non definitiva e fondato sulla diversa fattispecie disciplinata dall'art. 4 della legge n. 97/2001. Trattandosi di istituti distinti e non sovrapponibili, il primo periodo non può essere sommato al secondo ai fini del computo del termine quinquennale. Il termine relativo alla sospensione fondata sulla condanna non definitiva decorreva quindi dal 28 luglio 2022 e non era ancora maturato al momento dell'istanza. Il TAR ha escluso anche la violazione del principio di proporzionalità, poiché la diversa disciplina discende direttamente dalla legge e non da una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità, anche interpretativa, della controversia.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale si determina in base alla sede di servizio; tale sede rileva se l'assegnazione a una diversa sede non è divenuta operativa a causa della sospensione dal servizio.
art. 14 CCNL del 26 maggio 2004
Disciplina la sospensione cautelare dal servizio connessa a procedimento penale, secondo la ricostruzione operata dal giudice.
art. 4, comma 2, legge 27 marzo 2001, n. 97
La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
La disposizione, come risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale, è applicata nel senso che la sospensione obbligatoria collegata alla condanna non definitiva è soggetta a una durata massima quinquennale; il termine decorre dall'inizio di tale specifica sospensione e non si cumula con il precedente periodo fondato sulla misura cautelare custodiale.
art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19
Prevede una durata massima quinquennale della misura cautelare sospensiva, quale clausola generale di garanzia applicabile alle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio per procedimento penale.
sentenza Corte costituzionale 3 maggio 2002, n. 145
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 97/2001 nella parte relativa alla durata parametrata alla prescrizione del reato, riconducendo la durata massima della sospensione cautelare alla garanzia quinquennale prevista dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990.
art. 3 Cost.
Il criterio di proporzionalità non risulta violato quando la diversa durata o decorrenza delle sospensioni deriva direttamente dalla legge e corrisponde a presupposti fattuali e giuridici differenti.
Massime di principio
- Ai fini del termine massimo di durata della sospensione cautelare dal servizio connessa a procedimento penale, la sospensione obbligatoria disposta per l'applicazione di una misura cautelare custodiale e quella successiva disposta a seguito di una condanna penale non definitiva costituiscono istituti distinti, fondati su presupposti differenti.
- Il periodo di sospensione obbligatoria disposto in conseguenza di una misura cautelare custodiale non deve essere cumulato con il periodo di sospensione obbligatoria fondato sulla condanna penale non definitiva ai fini del computo del termine quinquennale previsto per quest'ultima fattispecie.
- Quando intervenga una nuova sospensione obbligatoria per condanna penale non definitiva dopo la cessazione o la perdita di efficacia della misura cautelare personale, il termine massimo quinquennale relativo alla nuova sospensione decorre dall'inizio di quest'ultima e non dalla prima sospensione.
- Il principio di proporzionalità non impone il cumulo dei periodi di sospensione quando la distinzione tra le misure e la loro diversa decorrenza sono stabilite direttamente dalla legge in relazione a presupposti differenti, senza margini di discrezionalità amministrativa.
- Nelle controversie relative a un dipendente pubblico, la competenza territoriale si determina in base alla sede di servizio effettiva; un'assegnazione formalmente disposta ma mai divenuta operativa per effetto della sospensione non modifica tale sede ai fini dell'art. 13, comma 2, c.p.a.
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