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Sentenza

Sentenza n. 9423/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 561/2025, pubbl. il 12/06/2025, RG n. 326/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 561/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attivarla per euro 1.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 561/2025. Il titolo giudiziale aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero alla sua attivazione per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta corretta esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha precisato che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato l'inadempimento allegato dalla ricorrente e l'assenza di prova o chiarimenti da parte dell'Amministrazione, il Collegio ha ritenuto sussistente la mancata esecuzione del giudicato e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a sostituirsi all'Amministrazione e, se necessario, a superare il dissenso di altre amministrazioni, entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, inclusa quella pronunciata dal giudice del lavoro, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa del diritto riconosciuto dal giudice ordinario alla docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione tenuta a conformarsi al titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: accerta l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione e adotta le misure necessarie all'esecuzione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato consente di ritenere sussistente l'inadempimento alla luce della regola di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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