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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20557/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta puntuale e non contraddittoria sulla responsabilità dell'imputata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per favoreggiamento personale, deducendo motivi che la Cassazione qualifica come di merito: la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, sostenendo un preteso vizio di violazione di legge e un'erronea ricostruzione dei fatti. Secondo l'ordinanza, tali doglianze erano assertive e non consentite in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione puntuale sulla responsabilità dell'imputata, valorizzando i tabulati telefonici e una conversazione intercettata; veniva inoltre evidenziato che l'assoluzione della coimputata si fondava sulla mancanza di quegli stessi elementi, avendo la sua presenza nell'abitazione al momento della perquisizione un diverso e insufficiente peso indiziario.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, ma richiama che la sentenza di appello aveva affermato la responsabilità per tale fattispecie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti e nella richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito senza evidenziare reali vizi logico-giuridici della motivazione.
  • La motivazione è immune da censura quando dà conto in modo puntuale degli elementi probatori decisivi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità e non presenta contraddizioni decisive.
  • L'assoluzione di un coimputato non impone automaticamente analogo esito per gli altri imputati, se la posizione processuale è diversa e nei loro confronti siano disponibili ulteriori elementi probatori individualizzanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento personale
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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