Cassazione Penale, Sentenza n. 663/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per il mancato computo della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale (c.d. sospensione "covid"). In sostanza si contestava che la Corte di appello avesse calcolato il dies a quo per proporre l'appello in base all'effettivo deposito della sentenza (2 marzo 2020) e avesse applicato la sospensione solo al termine per il deposito dell'appello, omettendo di applicarla anche al termine di 90 giorni che il giudice di primo grado si era assegnato per il deposito delle motivazioni (termine che avrebbe avuto scadenza il 18 marzo 2020 e quindi ricadeva nel periodo di sospensione). Di qui la pretesa che il decorso dei termini dovesse essere differito alla fine del periodo di sospensione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che, essendo il termine di 90 giorni assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni ricadente nel periodo di sospensione, il decorso di tale termine è stato differito per la durata della sospensione (calcolata in 64 giorni, dal 9 marzo all'11 maggio 2020) e la scadenza effettiva del termine per il deposito è risultata il 21 maggio 2020. Di conseguenza il termine di 45 giorni per proporre l'appello è corso dal 21 maggio 2020 e si è estinto il 5 luglio 2020 (prorogato al primo giorno utile non festivo), rendendo tempestivo l'appello depositato il 6 luglio 2020. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»
La Corte ha ritenuto che la sospensione si applica anche ai termini assegnati per il deposito della motivazione. Se il termine autodeterminato dal giudice cade nel periodo di sospensione, l'inizio del relativo decorso va differito alla fine del periodo di sospensione; la sospensione si computa indipendentemente dall'effettivo deposito anticipato delle motivazioni.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di assegnare il termine per il deposito delle motivazioni (termine autodeterminato). La Corte ribadisce che il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato dal giudice, anche se la sentenza è stata depositata anticipatamente.
Giurisprudenza (Sez.3, n. 35149 del 23/2/2017, Prosperi, Rv. 271188)
Giurisprudenza consolidata secondo cui, quando il termine per il deposito della sentenza è stato autodeterminato dal giudice entro i limiti dell'art. 544, comma 3, il termine per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato anche se il deposito materiale della sentenza è avvenuto prima.
Massime di principio
- Se il giudice si è autoassegnato un termine per depositare le motivazioni, il dies a quo per le impugnazioni è la scadenza di quel termine, non la data effettiva di deposito se questa è antecedente.
- Le sospensioni previste dalla normativa emergenziale si applicano anche ai termini per il deposito delle motivazioni; se il termine assegnato dal giudice cade nel periodo di sospensione, il decorso del termine va differito alla fine della sospensione.
- Nel calcolo delle scadenze vanno considerate eventuali proroghe legislative della sospensione (controllare le date esatte dei provvedimenti), e la durata complessiva della sospensione va sommata al termine originario per fissare la nuova scadenza.
- Se il termine di impugnazione scade in giorno festivo o domenica, si applica la proroga al primo giorno lavorativo utile.
- In casi simili è prudente verificare: a) la data del termine autodeterminato dal giudice per il deposito delle motivazioni; b) le date esatte delle sospensioni legislative e loro eventuali proroghe; c) la data effettiva di deposito della sentenza; d) il computo finale dei giorni per stabilire tempestività dell'impugnazione.
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