Sentenza n. 1005/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 25/08/2025 del Comune di Monte Argentario con la quale l’ente locale ha esercitato il diritto di prelazione relativo all’alienazione a titolo oneroso dell’immobile facente parte del complesso denominato “Forte Filippo” - artt. 60-62 del D.lgs. n. 42/2004, sito a Monte Argentario e censito al foglio 75, particella 38 sub 27; - di ogni atto conseguente e presupposto a quello impugnato, compreso l’eventuale provvedimento del dirigente dell’Ufficio preposto adottato in sua esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 25 agosto 2025, con cui il Comune di Monte Argentario ha esercitato il diritto di prelazione culturale sull'alienazione onerosa di un immobile appartenente al complesso Forte Filippo
Esito
Favorevole al ricorrente (acquirenti privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione comunale di esercizio della prelazione culturale prevista dagli artt. 60-62 del d.lgs. n. 42/2004. In sede cautelare il TAR aveva rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che dagli atti non risultava la previa pronuncia dell'organo regionale competente sulla prelazione culturale e che la deliberazione impugnata non conteneva le puntuali indicazioni prescritte dall'art. 62 del d.lgs. n. 42/2004. Successivamente, il Comune ha adottato la deliberazione n. 13 del 5 febbraio 2026, con cui ha annullato d'ufficio la deliberazione impugnata. I ricorrenti hanno quindi dichiarato integralmente soddisfatta la pretesa, affermando che l'atto di alienazione tra privati aveva riacquistato piena efficacia, e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. In subordine hanno rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo pacifico l'avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio per effetto dell'annullamento d'ufficio della deliberazione comunale impugnata. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva di merito sulla legittimità dell'originario esercizio della prelazione, ferma restando la valutazione cautelare già espressa dal Collegio circa la possibile mancanza della previa pronuncia regionale e delle indicazioni richieste dall'art. 62 del d.lgs. n. 42/2004. Preso atto della rinuncia dei ricorrenti alle spese già liquidate per la fase cautelare, il TAR ha compensato integralmente le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 60-62 d.lgs. n. 42/2004
Disciplinano il diritto di prelazione culturale, il relativo esercizio e gli adempimenti dell'atto di prelazione; l'ordinanza cautelare ha rilevato la possibile inosservanza dell'ordine di intervento dell'organo regionale e delle indicazioni puntuali richieste dall'art. 62.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 84 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti quale base della rinuncia subordinata al ricorso, non applicata dal TAR poiché è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove l'atto impugnato e tale sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- Nell'esercizio della prelazione culturale, la previa pronuncia dell'organo regionale competente e il rispetto delle puntuali indicazioni prescritte dall'art. 62 del d.lgs. n. 42/2004 costituiscono profili rilevanti ai fini della legittimità dell'atto comunale di prelazione, secondo quanto valutato in sede cautelare nel caso esaminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →