Cassazione Civile, Sentenza n. 24765/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Molise che aveva accolto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di presa in carico relativo all'IRES 2011. La controversia verteva sul mancato riconoscimento, da parte dell'Ufficio, dello scomputo della perdita di periodo del consolidato richiesta con istanza IPEC (art. 40‑bis DPR 600/1973), sulla presunta inammissibilità dell'avviso di presa in carico e sulla corretta applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni relative a periodi d'imposta precedenti (2008-2010). La ricorrente denunciava anche carenze di motivazione nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che la CTR avesse adeguata motivazione: l'avviso di presa in carico è atto che replica l'avviso di accertamento e, quando l'accertamento presupposto è conosciuto e definitivo per acquiescenza, non costituisce atto autonomamente impugnabile. La richiesta ai sensi dell'art. 40‑bis è finalizzata al ricalcolo dell'importo e non apre una nuova fase provvedimentale autonoma; inoltre la facoltà di scomputo deve essere esercitata nei termini per proporre ricorso. Sul punto delle sanzioni la Corte ha confermato la ricostruzione della CTR secondo cui, in materia di consolidato, la responsabilità tra consolidante e consolidata è solidale e la sanzione è unica; il tentativo di invocare il cumulo giuridico è precluso dall'acquiescenza all'avviso di accertamento. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), artt. 117 e ss.
Disciplina della tassazione di gruppo e del rapporto consolidante/consolidata; richiamata per motivare la responsabilità solidale e la gestione delle perdite di periodo nel consolidato
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40‑bis
Prevede la possibilità per la consolidante di chiedere lo scomputo delle perdite di periodo del consolidato; la Corte interpreta la norma come strumento per ottenere un ricalcolo dell'avviso di accertamento e richiede che la facoltà sia esercitata nei termini per proporre ricorso, senza trasformare l'avviso di presa in carico in atto autonomamente impugnabile
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Elenca gli atti impugnabili in sede tributaria; la Corte sottolinea che l'avviso di presa in carico non rientra fra gli atti autonomamente impugnabili salvo che costituisca la prima conoscenza di un atto provvedimentale di cui il contribuente non aveva notizia
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla nullità della sentenza: la norma, congiunta agli artt. del codice di procedura civile, individua i casi di nullità per difetto di motivazione
Codice di procedura civile, art. 132
Usato per definire i requisiti minimi della motivazione della sentenza e per valutare l'eventuale nullità per insufficienza motivazionale
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme di cui la ricorrente invocava la rilevanza per motivare la cassazione per vizi di motivazione (n.4) e per error in iudicando (n.3); la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sufficiente e le censure infondate
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto a una decisione motivata e al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti costituzionali della motivazione
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Riferito alla disciplina del cumulo delle sanzioni e alla regola del cumulo giuridico; la Corte ha valutato che, alla luce dell'acquiescenza e della disciplina del consolidato, il cumulo invocato non poteva essere applicato per ridurre le sanzioni
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in connessione con l'onere della prova e la valutazione delle allegazioni e circostanze poste dalla contribuente sulla questione del cumulo giuridico delle sanzioni
Massime di principio
- L'avviso di presa in carico da parte dell'agente della riscossione ha natura meramente esecutiva/replicativa dell'avviso di accertamento: non è autonomamente impugnabile se il contribuente aveva già conoscenza dell'avviso di accertamento presupposto e non lo aveva tempestivamente impugnato
- La richiesta di scomputo delle perdite di consolidato ai sensi dell'art. 40‑bis DPR 600/1973 è finalizzata al ricalcolo dell'importo dovuto e non costituisce un provvedimento autonomo che sostituisce o prolunga i termini di impugnazione dell'avviso di accertamento, salvo che davvero costituisca prima comunicazione della pretesa
- Se il contribuente acquiesce all'avviso di accertamento presupposto (non lo impugna e l'atto diventa definitivo), perde la possibilità di contestare successivamente, mediante impugnazione dell'avviso di presa in carico, questioni sostanziali già conoscibili
- In materia di regime di consolidato la responsabilità tra consolidante e consolidata è solidale; le sanzioni, salvo specifiche circostanze, sono gestite in modo unitario e la qualificazione come pluralità di violazioni può essere ostacolata da tale principio
- Le censure sulla motivazione delle decisioni giudiziarie sono fondate solo se la motivazione manca del tutto o è così contraddittoria da non consentire di individuarne l'iter logico-giuridico; una motivazione anche sintetica ma percepibile soddisfa il requisito costituzionale e processuale
- Per salvaguardare i diritti è consigliabile esercitare tempestivamente l'azione di impugnazione sull'avviso di accertamento o, se si intende utilizzare l'istituto dell'art. 40‑bis, presentare l'istanza nei termini utili e documentare l'eventuale mancata risposta dell'Amministrazione
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