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Sentenza

Sentenza n. 3235/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5594/2024 pubbl. il 14/05/2024 Tribunale di Roma resa all'esito del giudizio RG n. 38454/2023, notificata dapprima in data 23/05/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.

Giustizia amministrativa202511361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5594/2024, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione della carta per un valore complessivo di 1.500 euro. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il suo passaggio in giudicato. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dato esecuzione alla pronuncia, come comunicato alla ricorrente l'11 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando anche la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza posta in esecuzione mediante l'attribuzione della Carta elettronica del docente. La domanda di ottemperanza non richiedeva quindi ulteriori statuizioni. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti sufficienti ragioni per derogare alla richiesta di applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto della piena soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto nella misura di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato durante il processo, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice anche quando il ricorrente chieda l'applicazione della soccombenza virtuale, purché siano indicate sufficienti ragioni giustificative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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