Cassazione Civile, Ordinanza n. 00357/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La fondazione ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società ritenuta debitrice di contributi dovuti in relazione all’attività svolta da un soggetto indicato come agente o procacciatore di affari. Il Tribunale adito aveva declinato la competenza territoriale, ritenendo che non si applicasse l’art. 444, comma 3, c.p.c. perché tra la società e il soggetto interessato vi sarebbe comunque stato un rapporto di lavoro autonomo; aveva quindi richiamato il comma 1 della medesima norma e individuato la competenza nel tribunale del luogo in cui aveva sede la società debitrice. La fondazione ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che, per le controversie aventi ad oggetto pretese contributive ENASARCO verso il preponente, opera invece il comma 3 dell’art. 444 c.p.c., con competenza radicata presso Roma, sede centrale dell’ente. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che nelle controversie tra preponente e Fondazione ENASARCO relative all’omessa contribuzione si applichi l’art. 444, comma 3, c.p.c., perché il rapporto previdenziale ha struttura trilaterale: l’obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Ha inoltre precisato che la competenza si radica presso la sede dell’ufficio dell’ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e che, nel caso della Fondazione ENASARCO, tale funzione è centralizzata presso Roma. Le spese sono state poste a carico della resistente, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 444, comma 1, c.p.c.
rileva per la diversa fattispecie degli obblighi contributivi a carico dell’agente, in un rapporto bilaterale in cui soggetto obbligato e beneficiario delle prestazioni coincidono.
art. 444, comma 3, c.p.c.
si applica alle controversie tra preponente e Fondazione ENASARCO per omessa contribuzione, in quanto rapporto previdenziale trilaterale; la competenza si radica presso la sede dell’ufficio dell’ente legittimato a ricevere i contributi.
Massime di principio
- Nelle controversie contributive relative a ENASARCO promosse nei confronti del preponente si applica il foro speciale previsto per i rapporti previdenziali trilaterali, non quello previsto per i rapporti bilaterali in cui obbligato e beneficiario coincidono.
- Ai fini della competenza territoriale nelle cause previdenziali ex art. 444, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo alla sede dell’ufficio dell’ente previdenziale che è concretamente investito della gestione esterna e legittimato alla riscossione dei contributi.
- Se l’ente previdenziale ha centralizzato presso la sede centrale la riscossione dei contributi, la competenza territoriale si radica presso tale sede, non presso eventuali sedi periferiche prive di poteri di gestione dei rapporti contributivi.
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