Cassazione Civile, Sentenza n. 25889/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio aveva chiesto il rimborso di Euro 38.583,14 per le spese di gestione degli impianti idrici e fognari nel periodo 1/01-30/09/2006; dopo sentenza di primo grado favorevole all'Abbanoa, la Corte d'appello accolse l'appello del Consorzio condannando l'Abbanoa al pagamento, ritenendo che l'Abbanoa avesse avuto l'obbligo di fatturare e trasferire le quote spettanti e che il credito fosse immediatamente esigibile. Abbanoa ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dall'Abbanoa per sopraggiunta tardività: il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. (la sentenza impugnata era stata notificata il 19/05/2017 e il ricorso è stato spedito il 27/10/2017, ricevuto il 03/11/2017). La Corte ha precisato che, essendo l'Abbanoa rimasta contumace in appello, la notificazione personale della sentenza fa decorrere il termine breve ai sensi dell'art. 292, comma 3, c.p.c., e che la notificazione alla sede legale anziché al domicilio eletto non incide sulla decorrenza del termine. Perciò il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese di giudizio di legittimità quantificate in Euro 5.000,00 per compensi, più il 15% forfettario, Euro 200,00 esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. civ.
stabilisce il termine breve (60 giorni) per il ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale termine ritenendo che fosse decorso alla data della notifica del ricorso
art. 292 cod. proc. civ.
prevede che le sentenze debbano essere notificate personalmente al contumace; la Corte ha ritenuto che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando la parte è contumace
art. 170 cod. proc. civ.
norma sul domicilio eletto e sulla notifica presso il procuratore costituito; richiamata per spiegare la diversità di trattamento rispetto al contumace
art. 285 cod. proc. civ.
riguarda la notificazione degli atti alle parti rappresentate; la Corte ha escluso la sua applicazione al contumace
art. 326 cod. proc. civ.
richiamato per affermare che, ai fini della decorrenza dei termini, non rileva lo scopo della notificazione ma l'evento obiettivo della stessa
art. 327 cod. proc. civ.
richiamato nel confronto tra termini ordinari e brevi (termini di decadenza) per le impugnazioni
art. 156 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
e art. 15 legge 5 gennaio 1994, n. 36 (richiamata)
disciplinano la gestione dei servizi idrici; la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della disciplina che regola la gestione separata, ritenendo che qui si trattasse di rapporti relativi alla gestione provvisoria in cui la fatturazione spettava all'Abbanoa
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo, per giustificare la preferenza per i termini brevi quando la parte è contumace
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in motivazione della sentenza in merito agli adempimenti procedurali (accertamento dei presupposti processuali)
Massime di principio
- Il termine breve per la cassazione (art. 325 c.p.c., 60 giorni) decorre dalla notificazione della sentenza e va rispettato con rigore: la mancata osservanza determina inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito.
- Se una parte è rimasta contumace nel grado in cui è stata resa la sentenza impugnata, la notificazione personale della sentenza a quella parte è idonea a far decorrere il termine breve ai sensi dell'art. 292, comma 3, c.p.c.; la notificazione alla sede legale anziché al domicilio eletto non impedisce la decorrenza del termine quando la parte è contumace.
- La notificazione personale della sentenza ha carattere oggettivo ai fini della decorrenza dei termini: non rileva lo scopo per cui la notifica è effettuata (es. esecutiva) né una conoscenza 'aliunde' per giustificare l'interruzione del termine breve.
- La scelta di non costituirsi tramite procuratore nel giudizio espone la parte al regime più restrittivo dei termini (evitando l'applicazione di norme che rendono efficaci notifiche al procuratore), per ragioni di certezza e rapidità del processo.
- In controversie analoghe, per non perdere il diritto di impugnazione è essenziale comprovare tempestività e regolarità della notificazione (data di ricezione effettiva) e valutare con attenzione se si sia contumaci o rappresentati, perché ciò incide sulla modalità che fa decorrere i termini.
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