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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25452/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da alcuni creditori per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, la compravendita di un'unità immobiliare stipulata tra il debitore e una terza acquirente. I creditori deducevano che il debitore, dopo aver ricevuto in permuta dai creditori stessi un immobile in costruzione da completare e riconsegnare, aveva poi ceduto a terzi le porzioni rimaste nella sua disponibilità, sottraendole alla garanzia patrimoniale. Chiedevano anche il risarcimento dei danni da inadempimento. Il tribunale aveva respinto la revocatoria ma accolto la domanda risarcitoria; la corte d'appello, invece, aveva riformato sul punto e dichiarato inefficace la compravendita, condannando l'erede della terza acquirente alle spese. Il ricorso per cassazione lamentava: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la corte territoriale valutato il consilium fraudis al momento del definitivo anziché dei preliminari; 2) e 3) nullità della sentenza per omessa motivazione, sostenendo che i preliminari erano anteriori e che la vendita era stata eseguita in forza di essi; 4) violazione degli artt. 2901 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. sulla anteriorità del credito risarcitorio, che il ricorrente collocava alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo a tale scadenza; 6) omesso esame di fatti decisivi idonei, secondo il ricorrente, a escludere la partecipatio fraudis della terza acquirente, in particolare modalità del pagamento, assegni, ipoteche e contenuto degli atti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: ha ritenuto che le censure sollecitassero una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha osservato che la corte d'appello aveva accertato, con motivazione esistente e congrua, che i preliminari erano privi di data certa e che il secondo integrava il primo, nonché che l'atto dispositivo era posteriore e pregiudizievole; ha ritenuto corretta la valutazione della scientia damni/participatio fraudis sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; ha infine ritenuto irrilevante, ai fini del sorgere del credito, il termine pattuito per l'ultimazione dei lavori, poiché il credito litigioso è idoneo a fondare l'azione revocatoria e non è necessario che sia già esigibile. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e ha condannato il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità. È stata quindi confermata, in via definitiva, la statuizione della corte d'appello che aveva dichiarato inefficace nei confronti dei creditori la compravendita immobiliare del 21/03/2011. La Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito e circa la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente, desunta da elementi presuntivi e documentali.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche in presenza di un credito litigioso e presuppone, per la sua proponibilità, la semplice esistenza del debito; quando l'atto dispositivo è oneroso e successivo al sorgere del credito, la partecipazione fraudolenta del terzo può essere provata anche per presunzioni semplici.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto veste di violazione di legge o nullità/omesso esame, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è nulla quando il ragionamento decisorio della sentenza d'appello sia effettivamente esistente e comprensibile, anche se non condiviso dalla parte ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in richiesta di nuova ponderazione del materiale probatorio apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se diretta sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 295 c.p.c.

    Non è necessaria la sospensione del giudizio revocatorio in attesa della definizione della controversia sul credito quando il credito sia solo litigioso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può essere desunta da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Il credito litigioso è sufficiente a legittimare l'azione revocatoria ordinaria: non occorre che il credito sia già definitivamente accertato o esigibile, essendo sufficiente la sua esistenza come rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
  • In cassazione non è consentito prospettare, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di omesso esame, una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata espliciti il percorso logico-giuridico seguito e prenda in considerazione il fatto storico decisivo, anche se non dia conto di ogni singolo elemento istruttorio.
  • Nel rapporto tra preliminare e definitivo, ai fini revocatori rileva l'accertamento in fatto del momento in cui il pregiudizio per il creditore si è prodotto e della sussistenza della consapevolezza fraudolenta, secondo le risultanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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