Cassazione Penale, Sentenza n. 28610/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Adorante ha impugnato la condanna per detenzione illegale di cartucce (art. 697 c.p.), deducendo: a) vizio di motivazione perché le munizioni erano "spezzate" (pallini) e dunque, secondo la difesa, detenibili; b) vizio per l'applicazione della recidiva, ritenuta non applicabile trattandosi di contravvenzione; c) violazione di legge per mancata pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale priva di vizi: le cartucce a pallini rinvenute erano nella disponibilità dell'imputato ma la licenza di caccia era stata revocata, così escludendo il requisito (possesso di arma regolarmente denunciata) necessario per l'esenzione prevista dall'art. 26 L. 18 aprile 1975, n. 110; sul secondo motivo ha osservato che la recidiva non è stata computata nella pena e non trova applicazione alle contravvenzioni; sul terzo motivo ha rilevato che la difesa non aveva effettivamente chiesto le circostanze attenuanti generiche in modo tale da obbligare il giudice a valutazioni specifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
Norma riferita al reato di detenzione illegale di cartucce; applicata per affermare la responsabilità dell'imputato per la detenzione delle munizioni senza titolo.
art. 26 L. 18 aprile 1975, n. 110
Collega la detenzione di munizioni fino a 1000 all'esistenza di armi regolarmente denunciate: l'esenzione per munizioni "spezzate" sussiste solo se è presente il possesso regolare dell'arma, condizione mancata nel caso di specie per la revoca della licenza.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento alle misure alternative alla pena (cd. messa alla prova); la Corte osserva che la difesa aveva chiesto benefici di legge ma non aveva invocato specificamente le circostanze attenuanti generiche, per cui il giudice non era tenuto a una trattazione autonoma delle stesse.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione.
Sez. 1, n. 20442 del 27/03/2015, Ferrai, Rv. 263606
Precedente giurisprudenziale secondo il quale le cartucce caricate a "pallettoni" (pallini) sono considerate munizioni spezzate e rientrano nell'ambito dell'art. 26 L. 110/1975, con possibilità di detenzione fino a 1000 unità solo se collegate ad arma regolarmente denunciata.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La detenzione legittima di munizioni "spezzate" (pallini) fino a 1000 pezzi è subordinata al possesso di un'arma regolarmente denunciata: la mera natura "inerta" o spezzata delle cartucce non basta a legittimare la detenzione se la licenza/denuncia dell'arma è assente o revocata.
- La recidiva non si applica alle contravvenzioni; se non è stata computata nella pena non può costituire motivo utile di impugnazione.
- Se la difesa non formula espressa richiesta o non deduce concretamente le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a una valutazione dettagliata di esse.
- Ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (anche versamento alla Cassa delle ammende).
- La qualificazione tecnica delle munizioni (es. "pallettoni", calibro, confezione) e la verifica dello stato della licenza/denuncia dell'arma sono elementi decisivi per l'esito di procedimenti penali relativi alla detenzione di munizioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →