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Sentenza

Sentenza del 18/03/2021 n. 7625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La controversia è stata dichiarata cessata per definizione agevolata (D.L. n.119/2018, artt. 6 e 7, come convertito): le parti hanno concordato la regolarità della definizione agevolata e la Corte ha pertanto pronunciato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della contestazione tributaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato per l'anno d'imposta 2005 il mancato aggiornamento del fondo ammortamento relativo all'incorporata S.r.l. G. al valore delle quote di ammortamento effettivamente operate, negli anni 2002-2005, dall'affittuaria V. Italia. Secondo l'Amministrazione fiscale ciò avrebbe comportato una determinazione non corretta del valore contabile dell'azienda ceduta e, conseguentemente, della minusvalenza dichiarata dalla S.p.A. S. (la quale aveva incorporato G., imputato il disavanzo di fusione tra le immobilizzazioni materiali e mantenuto in bilancio un saldo di minusvalenze ordinarie riferibile alla vendita da parte di G. a V. Italia di un complesso aziendale precedentemente concesso in locazione).

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 119 del 2018

    Gli artt. 6 e 7 consentono la definizione agevolata della controversia fiscale; le parti hanno concordato l'applicazione di questa procedura che ha determinato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio senza decisione di merito.

Massime di principio

  • Se il locatario/affittuario costituisce un fondo rischi/oneri in luogo delle quote di ammortamento, tale accantonamento può essere considerato quale reintegrazione del valore degli assets (non necessariamente un fondo anomalo privo di natura rettificativa), e la sua rilevanza fiscale dipende dall'effettivo equilibrio tra accantonamenti e importi dovuti dall'affittuario.
  • Se l'importo dovuto dall'affittuario è pari agli accantonamenti dedotti, non si generano effetti fiscali aggiuntivi; se è superiore, si realizza una sopravvenienza passiva; se è inferiore, si determina una sopravvenienza attiva.
  • In caso di fusione è importante aggiornare correttamente i fondi ammortamento e la valutazione delle immobilizzazioni per evitare contestazioni sulla determinazione del valore dell'azienda ceduta e delle eventuali minusvalenze.
  • La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 può estinguere la controversia senza che il giudice si pronunci sul merito: le parti possono quindi pattuire l'esito e ottenere la cessazione della materia del contendere.
  • Proceduralmente, quando le parti concordano la definizione agevolata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e di norma compensa le spese; non vi è un 'vincitore' sostanziale determinato dalla Corte.

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