Cassazione Civile, Ordinanza n. 24371/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente, titolare di un’impresa individuale di ristorazione, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP e contestazione di maggiori ricavi e costi indeducibili. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR aveva invece respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo non idonee a fondare l’accertamento analitico-induttivo le incongruenze valorizzate dall’Ufficio, perché il lavoratore irregolare si riferiva al 2006 e i pagamenti POS risultavano riconciliati con i corrispettivi, oltre a rilevare che la ricostruzione dei ricavi non avrebbe seguito la metodologia prevista per il settore e che il contraddittorio non sarebbe stato correttamente instaurato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, commi 1 e 2, d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. e 12, comma 7, l. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il valore indiziario degli elementi posti a base dell’accertamento, che tali elementi erano solo l’innesco di una più ampia ricostruzione indiretta dei ricavi, svolta anche in contraddittorio con la contribuente, e che la metodologia settoriale non fosse vincolante; inoltre la contribuente non avrebbe giustificato l’antieconomicità della gestione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, rileva la complessiva inattendibilità della contabilità, desumibile anche da un solo elemento preciso e grave; nella specie gli elementi valorizzati dall’Ufficio non erano autonomamente decisivi, ma avevano solo innescato una ricostruzione indiretta dei ricavi basata sui dati e documenti forniti dalla stessa contribuente e svolta nel contraddittorio, con riduzione finale dei maggiori ricavi accertati. Ha inoltre osservato che il modesto reddito dichiarato risultava incongruente con l’attività esercitata e che la mancata adozione di una diversa metodologia di accertamento non era decisiva, trattandosi di criteri non vincolanti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile, anche sulla base di presunzioni semplici e anche in presenza di scritture formalmente regolari; le presunzioni possono fondarsi anche su un solo elemento preciso e grave.
art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell’accertamento in materia IVA, in coordinamento con la disciplina dell’accertamento analitico-induttivo.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte valorizza gli elementi forniti dall’Ufficio e quelli offerti dalla contribuente nel quadro della ricostruzione analitico-induttiva.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ritiene che, nel caso concreto, il contraddittorio fosse stato instaurato con l’esame dei dati, memorie, segnalazioni e documenti della contribuente.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, il presupposto decisivo è la complessiva inattendibilità della contabilità, che può essere desunta anche da un solo elemento dotato di gravità e precisione, senza necessità di una pluralità di indizi.
- Elementi iniziali di controllo che non siano di per sé decisivi possono legittimare l’approfondimento istruttorio e la successiva ricostruzione indiretta dei ricavi, se questa si fonda sui dati e sulla documentazione acquisiti anche dalla stessa contribuente.
- La metodologia di accertamento non è vincolata in modo rigido: il giudice deve valutare la congruità della ricostruzione in relazione alla concreta realtà imprenditoriale, non la mancata adozione di uno specifico metodo astrattamente applicabile al settore.
- Nel valutare la legittimità dell’accertamento, il giudice deve considerare anche l’eventuale antieconomicità della gestione dichiarata, specie quando il reddito esposto appaia manifestamente incongruo rispetto all’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24306/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24307/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24308/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24309/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24313/2022 del 05/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →