Cassazione Penale, Sentenza n. 46845/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per minaccia semplice (capo a) e danneggiamento (capo b). Primo motivo: violazione degli artt. 48 e 63 del D.Lgs. n.274/2000 per omessa declaratoria di incompetenza per materia a favore del Giudice di pace, sostenendo che non si tratta di concorso formale ma di continuazione tra reati commessi in giorni diversi, spettando quindi giudice diverso per il capo a). Denuncia inoltre l'illegalità della pena detentiva in violazione dell'art.63 D.Lgs.274/2000. Secondo motivo: vizio di motivazione sul capo b), lamentando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato le doglianze difensive specifiche sull'imputazione di danneggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio le sentenze di merito limitatamente al reato di minaccia (capo a). Ha stabilito che, essendo i fatti riferiti a giorni diversi e non ricorrendo concorso formale, opera la competenza del Giudice di pace per il reato di minaccia; perciò gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Bari (competente per Sammichele di Bari) e la pena di 2 mesi di reclusione relativa al capo a) è stata eliminata. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna per danneggiamento (capo b) è stata confermata: la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata valutazione delle doglianze, perché il giudice aveva comunque esaminato il merito nonostante avesse censurato la genericità dell'appello.
Norme richiamate
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6
La norma attribuisce la competenza al giudice superiore per i reati di competenza del Giudice di pace solo in caso di concorso formale di reati; non si applica alla mera continuazione o ad altre fattispecie di connessione
D.Lgs. n. 274/2000, art. 48
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della competenza, posto a fondamento della censura per mancata declaratoria di incompetenza a favore del Giudice di pace
D.Lgs. n. 274/2000, art. 63
Prevede che - nei casi indicati dal decreto - si applichino le sanzioni piu' lievi previste per i reati di competenza del Giudice di pace anche se giudicati da diverso giudice; la Corte ha rilevato che la pena detentiva applicata era illegale rispetto a tale principio
Codice penale, art. 81, comma 1
Regola la continuazione tra più reati; la Corte ha osservato che, pur essendo ravvisata unicità di disegno criminoso, non vi era unicità di condotta e quindi la continuazione non travolge la competenza del Giudice di pace quando la legge speciale (D.Lgs. 274/2000) richiede concorso formale
Codice di procedura penale, art. 12
Prevede casi generali di connessione; la Cassazione ha ricordato che, con riferimento ai reati di competenza del Giudice di pace, la norma speciale del D.Lgs. 274/2000 prevale e fa venire meno l'operativita' delle ipotesi di connessione ordinarie
Massime di principio
- Quando un reato di competenza del Giudice di pace e' collegato ad altro reato, la deroga di competenza al giudice superiore opera solo se ricorre il concorso formale di reati previsto dalla normativa speciale (D.Lgs. 274/2000, art.6); la mera continuazione o unicita' del disegno criminoso non e' sufficiente a trasferire la competenza
- Se il giudice superiore decide un reato originariamente di competenza del Giudice di pace, devono comunque essere rispettate le tutele sanzionatorie piu' favorevoli previste dal D.Lgs. 274/2000 (art.63): pena piu' lieve da applicare anche se il processo e' celebrato da giudice diverso
- Un vizio di competenza può determinare l'annullamento parziale della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice competente senza rinvio, con eliminazione delle pene illegittime applicate in violazione delle norme speciali
- La mera censura circa la genericita' dell'atto di impugnazione non e' decisiva se il giudice di merito dimostra di aver comunque esaminato e motivato le doglianze difensive nel merito; in tal caso il motivo di nullita' per carenza di motivazione puo' essere respinto
- In casi analoghi conviene verificare preliminarmente se sussiste concorso formale o continuazione e, in base a cio', chiedere la declaratoria di incompetenza o la rettificazione della sanzione applicata in ossequio alla disciplina speciale
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