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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23005/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 con cui venivano recuperati costi e IVA relativi a fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti: in parte oggettivamente inesistenti, con riguardo a fatture emesse da un soggetto indicato come Calpel, e in parte soggettivamente inesistenti, con riguardo a fatture emesse da Argo Trade s.r.l. La società contribuente ha impugnato l'accertamento, ma sia il giudice di primo grado sia quello di appello hanno respinto le sue difese, ritenendo provata, tramite plurimi indizi, la partecipazione della società a una frode e la consapevolezza della fittizietà del soggetto emittente. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su vari motivi di gravame, tra cui: mancato accesso agli atti e insufficiente contraddittorio endoprocedimentale; vizio di motivazione dell'avviso per mancata allegazione di documenti richiamati; violazione dell'onere della prova in relazione alle operazioni con Calpel. Con il secondo motivo ha denunciato, da un lato, omessa o apparente motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 sulla prova presuntiva dell'inesistenza di Argo Trade e sulla consapevolezza della frode, e dall'altro violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avrebbe provato la conoscibilità della frode e che la documentazione sequestrata le era stata illegittimamente sottratta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di omessa pronuncia perché prive di decisività o di specificità, osservando che la ricorrente non aveva indicato un concreto pregiudizio derivante dal mancato accesso agli atti, né aveva dimostrato che i documenti invocati sarebbero stati decisivi per l'esito della controversia. Ha inoltre ribadito che, in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, non basta lamentare la mancata allegazione di documenti richiamati, se il loro contenuto non era necessario a integrare la motivazione già sufficiente dell'atto. Quanto alla dedotta riqualificazione delle operazioni e alla contestazione dell'inesistenza di Argo Trade, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito e comunque infondata, posto che l'Amministrazione può autonomamente valutare gli elementi acquisiti anche disattendendo le risultanze della Guardia di finanza. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per commistione di vizi eterogenei, difetto di decisività e richiesta di nuova valutazione delle prove; ha comunque escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente, reputandola invece idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e i motivi devoluti; la censura di omessa pronuncia è però inammissibile se non decisiva o non specificamente articolata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente il ricorso per nullità della sentenza, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per dedurre censure prive di specificità e decisività.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; nel caso concreto la Corte ha escluso che l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere, rilevando la presenza di un quadro presuntivo sufficiente e la mancata prova contraria della contribuente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata; la motivazione è sufficiente se rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso vale solo per gli atti il cui contenuto sia necessario a integrare la motivazione; non si estende agli atti richiamati in modo meramente narrativo o il cui contenuto sia già riportato nell'avviso.

  • art. 3, terzo comma, L. n. 241/1990

    l'atto amministrativo deve essere motivato e il rinvio ad altri atti ha funzione integrativa solo se necessario a completare la motivazione dell'atto principale.

  • art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    l'Agenzia delle Entrate può valutare autonomamente gli elementi acquisiti nell'ambito dell'accertamento, senza essere vincolata in modo assoluto alle risultanze della Guardia di finanza.

  • art. 63, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    analoga facoltà di cooperazione della Guardia di finanza e autonomia valutativa dell'Ufficio ai fini dell'accertamento IVA.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la soccombenza comporta gli effetti processuali previsti in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di avvisi di accertamento fondati su operazioni inesistenti, la deduzione di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile se non si allega in modo specifico il contenuto del motivo trascurato e non si spiega quale concreta utilità difensiva sarebbe derivata dalla sua decisione.
  • La mancata ostensione di documenti o il mancato accesso agli atti non determinano automaticamente l'annullamento dell'accertamento: è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo e la potenziale decisività dei documenti non accessibili.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento sussiste solo per gli atti il cui contenuto sia indispensabile a integrare la motivazione dell'atto impositivo; non vi è invece un diritto generalizzato a conoscere ogni documento menzionato nell'accertamento.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sovrapporre in un unico motivo censure eterogenee di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, soprattutto quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • In materia di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l'Agenzia può fondare la pretesa su un quadro presuntivo plurimo e concordante; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria specifica.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo; è invece sufficiente la sentenza che renda percepibile, anche sinteticamente, il ragionamento seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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