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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva applicato una sanzione pecuniaria per l'utilizzazione, da parte di una società di ingegneria, di 18 programmi per elaboratore privi di licenza d'uso, ritenuta condotta posta in essere per scopi commerciali o imprenditoriali ai sensi della legge sul diritto d'autore. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che la società operasse in forma di impresa e non come struttura professionale. La corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza e violazione del contraddittorio per la tardiva costituzione dell'amministrazione in appello e il deposito di documenti il giorno prima dell'udienza; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la corte valorizzato documentazione nuova e tardivamente prodotta; 3) erronea interpretazione dell'art. 10 l. n. 183/2011 e delle norme sulla fattispecie sanzionatoria, sostenendo che la società poteva operare come società tra professionisti e che mancavano i presupposti dell'art. 171-bis l. n. 633/1941; 4) violazione delle regole sull'onere della prova in punto quantum della sanzione, perché l'amministrazione avrebbe dovuto provare i prezzi di mercato dei software, mentre i parametri usati sarebbero stati inattendibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato con precisione quali documenti fossero stati tardivamente prodotti; nel merito, ha comunque affermato che il verbale di accertamento della Guardia di Finanza era producibile senza limiti temporali in quanto atto relativo all'accertamento e alla contestazione della violazione. Ha poi respinto il terzo motivo, precisando che la società, costituita dopo l'entrata in vigore della l. n. 183/2011, era assoggettata alla disciplina delle società costituite in forma di società di capitali per l'esercizio di attività professionali regolamentate, ma che nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato in fatto lo svolgimento di un'attività organizzata in forma di impresa, accertamento non sindacabile in sede di legittimità; da ciò derivava la configurabilità dell'uso illecito dei software per finalità commerciali o imprenditoriali. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la corte territoriale aveva ritenuto oggettivi i dati di quantificazione utilizzati dall'amministrazione e che la richiesta di una quantificazione alternativa non invertiva l'onere della prova, ma imponeva alla parte opponente di provare l'inefficacia dei fatti posti a tutela della pretesa avversaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e, richiamato il DPR n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 171-bis l. 22 aprile 1941, n. 633

    La detenzione o utilizzazione abusiva di programmi per elaboratore orientata al profitto ricomprende anche l'impiego del software per finalità commerciali o imprenditoriali, non limitandosi alla vendita diretta del programma.

  • art. 174-bis l. 22 aprile 1941, n. 633

    La sanzione amministrativa pecuniaria resta applicabile quando sia integrata la condotta di abusiva utilizzazione di software a fini di profitto commerciale o imprenditoriale.

  • art. 10 l. 12 novembre 2011, n. 183

    Ha definitivamente abrogato il precedente divieto di esercizio in forma societaria delle attività professionali regolamentate e disciplina le società di capitali che esercitano tali attività.

  • D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34

    È richiamato quale regolamento attuativo della disciplina delle società tra professionisti.

  • art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006

    È richiamato per distinguere tra società di ingegneria e società tra professionisti nel contesto degli appalti pubblici.

  • art. 254 D.P.R. 207/2010

    È richiamato quale disciplina regolamentare delle società di ingegneria.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il deposito della copia del rapporto e degli atti relativi ad accertamento, contestazione o notificazione non è soggetto a un termine perentorio, mentre per gli altri documenti opera il regime preclusivo dell'art. 416 c.p.c.

  • art. 416 c.p.c.

    Per i documenti diversi da quelli relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione opera la preclusione del deposito oltre il decimo giorno prima dell'udienza di discussione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con chiarezza i documenti asseritamente tardivi o non ammessi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi fa valere i fatti costitutivi della pretesa; chi contesta l'efficacia dei fatti dedotti a tutela del diritto avverso deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Sono evocati a fondamento della doglianza sul diritto di difesa e sul contraddittorio, ma il ricorso è stato comunque respinto.

  • artt. 101, 115, 420, 436, 437, 438 c.p.c.

    Sono richiamati per le censure processuali sulla costituzione, sulla produzione documentale e sulla valutazione delle prove nel giudizio di opposizione.

  • art. 1, lett. b), art. 2, commi 1 e 4, art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2011

    Sono richiamati dal ricorrente come norme del rito applicabile all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione e ai relativi effetti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la produzione documentale dell'amministrazione segue un regime differenziato: gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione possono essere prodotti senza preclusioni temporali, mentre per gli altri documenti opera la preclusione del rito applicabile.
  • Il ricorso per cassazione che denunci la tardività o l'irritualità di documenti deve indicare in modo specifico quali documenti siano contestati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Ai fini dell'art. 171-bis l. n. 633/1941, l'uso di software senza licenza è penalmente e amministrativamente rilevante anche quando il programma sia impiegato come strumento dell'attività professionale o imprenditoriale, non solo quando sia oggetto di vendita autonoma.
  • La qualificazione di una società come società professionale o come impresa commerciale è questione di fatto rimessa al giudice di merito, e in cassazione non è sindacabile se sorretta da motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • In tema di sanzione per uso abusivo di software, la quantificazione del pregiudizio o del valore dei programmi può essere fondata su dati ritenuti oggettivi dal giudice di merito; la contestazione della parte opponente richiede una prova alternativa attendibile, non essendo sufficiente una mera critica valutativa.
  • L'onere della prova non si inverte per il solo fatto che l'amministrazione sia convenuta in senso formale nel giudizio di opposizione: essa resta attore sostanziale sui fatti costitutivi, ma l'opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che deduce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeDiritto d'autore
RamiProcesso civileCommercialeProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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