Sentenza del 01/02/2021 n. 166 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - accantonamento - rischio processuale - rilevanza fiscale - non sussiste - successiva verifica dell'evento - efficacia sanante retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva dedotto fiscalmente, nel reddito d'impresa commerciale, un accantonamento effettuato per far fronte a una richiesta di risarcimento derivante da contenzioso pendente con una società terza. L'istanza verteva sulla deducibilità fiscale di tale accantonamento e sulla rilevanza di una successiva determinazione transattiva ed effettivo pagamento intervenuti in periodo d'imposta successivo, che il contribuente riteneva potessero sanare retroattivamente l'indeducibilità iniziale.
La decisione
La deduzione dell'accantonamento è stata ritenuta fiscalmente indeducibile: la fattispecie non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 107 d.P.R. 917/86 (TUIR) e la successiva determinazione transattiva e il pagamento in un periodo d'imposta successivo non producono efficacia sanante retroattiva ai fini della deducibilità. Il requisito di "certezza" richiesto dalla norma va riferito al periodo d'imposta in cui la componente negativa viene imputata fiscalmente; la sopravvenuta certezza in un momento successivo non consente la deduzione retroattiva.
Norme richiamate
art. 107 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'art. 107 individua le ipotesi in cui gli accantonamenti sono fiscalmente deducibili; la situazione di accantonamento per contenzioso con terzi non è ricompresa tra le ipotesi deducibili. La certezza richiesta dalla norma deve sussistere nel medesimo periodo d'imposta in cui si procede alla deduzione.
Massime di principio
- Per la deducibilità di un accantonamento a bilancio occorre che la fattispecie rientri espressamente tra le ipotesi previste dall'art. 107 TUIR o che l'obbligazione sia certa e determinabile nel medesimo periodo d'imposta in cui si effettua la deduzione.
- Un evento sopravvenuto (transazione o pagamento) intervenuto in periodi successivi non ha efficacia retroattiva ai fini della deduzione fiscale di accantonamenti imputati in anni precedenti.
- Gli accantonamenti per contenzioso o per rischi processuali sono valutati con rigore: se l'obbligazione è solo potenziale o aleatoria al momento dell'accantonamento, la deduzione fiscale può essere disconosciuta.
- Per gestire correttamente il rischio fiscale è preferibile non dedurre accantonamenti per contenziosi non ancora certi; in alternativa, documentare in modo stringente la ragionevole determinazione dell'esposizione e verificare se esistono regole specifiche che ammettono deduzioni analoghe.
- In caso di contestazione con l'Amministrazione finanziaria, la prova della situazione di certezza nel periodo d'imposta considerato è decisiva: la successiva definizione della passività non sostituisce la mancanza di certezza al momento della deduzione.
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