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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica provinciale per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico, unitamente agli atti della conferenza di servizi conclusa positivamente

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha contestato l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bergamo ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 3.513,48 kWp. Sono stati dedotti vizi relativi alla conferenza di servizi, tra cui l'illegittima prevalenza attribuita alle posizioni favorevoli rispetto ai pareri contrari del Comune, del Parco dei Colli di Bergamo e della Soprintendenza, nonché il mancato accoglimento delle richieste istruttorie e la mancata sospensione del procedimento in attesa dell'acquisizione di pareri tecnici ritenuti essenziali. La controinteressata ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il Comune ha chiesto anche la rimessione in termini per oggettiva incertezza sulle questioni di diritto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile senza esaminare i motivi di merito. La controversia rientra nell'art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a., introdotto dall'art. 15, lett. e), d.lgs. 178/2025, poiché riguarda un provvedimento relativo a un progetto di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile ricompreso negli allegati A, B o C al d.lgs. 190/2024. Secondo il TAR, il rinvio della disposizione riguarda la tipologia di impianto e non soltanto i progetti assoggettati alla disciplina procedurale del d.lgs. 190/2024. In ogni caso, il decreto risultava applicabile anche sotto il profilo transitorio: l'istanza era stata presentata il 24 dicembre 2024, ma al 30 dicembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. 190/2024, non era ancora stata completata la verifica della completezza documentale, sicché non si trattava di una procedura in corso ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto. Ne conseguiva l'applicazione del termine dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, decorrente dalla notificazione, ai sensi dell'art. 119, comma 2, c.p.a. Poiché il ricorso, notificato il 23 giugno 2026, era stato depositato il 17 luglio 2026, dopo ventiquattro giorni, il termine era stato superato e il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. È stata respinta la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., non sussistendo oggettive ragioni di incertezza: la disposizione era in vigore da oltre sei mesi, il suo testo era sufficientemente chiaro e non risultavano contrasti giurisprudenziali. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese alla Provincia e alla società controinteressata, liquidate in euro 3.000 per ciascuna, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.

    procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

    La disposizione si applica alle procedure e ai provvedimenti concernenti la tipologia degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili descritti negli allegati A, B e C al d.lgs. 190/2024, anche quando il progetto sia regolato da una disciplina autorizzatoria previgente.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie rientranti nella lett. l-bis), il termine per il deposito del ricorso è dimidiato a quindici giorni dalla notificazione.

  • art. 45 c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso, nella fattispecie, opera nella misura dimidiata prevista dall'art. 119, comma 2, c.p.a.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il superamento del termine per il deposito comporta l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto

    La rimessione in termini non è giustificata quando la disposizione applicabile è sufficientemente chiara, era in vigore da oltre sei mesi e non risultano contrasti giurisprudenziali sulla sua interpretazione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024

    A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Le procedure autorizzatorie anteriori al 30 dicembre 2024 restano soggette alla disciplina previgente soltanto se, a tale data, era già stata compiuta la verifica della completezza della documentazione; in caso contrario si applica il d.lgs. 190/2024.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È la base normativa dichiarata dell'autorizzazione unica, ma il TAR ha ritenuto applicabile al procedimento anche il regime transitorio del d.lgs. 190/2024.

  • art. 14-quinquies l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione provinciale sull'assenza di opposizioni e alla conseguente efficacia della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Massime di principio

  • La previsione dell'art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a., relativa ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili ricompresi negli allegati A, B e C al d.lgs. 190/2024, individua la tipologia degli impianti cui si riferisce e non soltanto i progetti assoggettati alle procedure disciplinate da quel decreto.
  • Per le controversie concernenti i provvedimenti autorizzativi relativi a tali impianti si applica il rito accelerato dell'art. 119, comma 2, c.p.a., con dimezzamento a quindici giorni del termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a.
  • Ai fini dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024, una procedura autorizzatoria può considerarsi in corso e restare regolata dalla disciplina previgente soltanto se, alla data di entrata in vigore del decreto, era già stata completata la verifica della completezza della documentazione; la mera presentazione anteriore dell'istanza non è sufficiente.
  • La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. non può essere concessa per una disposizione vigente da tempo, dal testo sufficientemente chiaro e priva di contrasti giurisprudenziali noti; l'errore interpretativo del difensore e la mancata adozione dell'interpretazione più prudenziale non integrano, di per sé, oggettive ragioni di incertezza.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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