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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 957/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che confermava la sospensione della patente; la sanzione è stata eliminata e gli atti sono stati trasmessi al Prefetto di Rimini per gli eventuali provvedimenti di competenza amministrativa.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (art. 186 Cod. Strada, fatto del 18/07/2009), aveva comunque confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, violando il principio secondo cui l'estinzione del reato esclude la competenza del giudice penale ad applicare sanzioni amministrative accessorie.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    secondo comma dell'art. 186

    L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) è subordinata all'accertamento del reato; la declaratoria di estinzione per prescrizione impedisce al giudice penale di applicare tali sanzioni, che spettano al Prefetto.

  • art. 221 Codice della Strada

    comma secondo dell'art. 221

    Nel caso di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di condizioni di procedibilità, cessa la competenza del giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa, rinviando la materia alla competenza prefettizia.

  • art. 224 Codice della Strada

    comma terzo dell'art. 224

    Prevede che, quando la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non spetta più al giudice penale, tali sanzioni possono essere applicate dal Prefetto secondo le modalità e i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Quando il processo penale si estingue per prescrizione, il giudice penale non può applicare sanzioni amministrative accessorie connesse al reato (es. sospensione della patente); la competenza per tali sanzioni passa al Prefetto.
  • La previsione dell'art. 221 Cod. Strada disciplina esplicitamente la cessazione della competenza penale in caso di estinzione del reato o difetto di procedibilità; in tali ipotesi occorre attivare la competente procedura amministrativa presso la prefettura.
  • La confisca e altre misure che richiedono una condanna penale rimangono vincolate alla condanna stessa; non possono essere decise se il reato si è estinto senza condanna.
  • In presenza di estinzione per prescrizione, il provvedimento giudiziale che abbia erroneamente applicato l'accessorio amministrativo può essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi all'amministrazione competente.
  • Per il ricorrente è utile chiedere l'annullamento della sanzione accessoria e vigilare sulla trasmissione degli atti al Prefetto, che dovrà comunque verificare autonomamente i presupposti amministrativi per eventuali provvedimenti.
  • La giurisprudenza consolidata della Cassazione conferma che la separazione tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa va rispettata: l'accertamento penale influisce sulla competenza, ma l'azione amministrativa resta possibile entro i limiti di legge e con diversi oneri probatori.

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