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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massardo impugna la convalida, contestando violazione del diritto al contraddittorio per mancato rispetto del termine minimo di 48 ore tra la notificazione del provvedimento questorile (notificato il 29/11/2022 ore 15:00) e la convalida del G.I.P. (annotata solo in data 01/12/2022 senza indicazione di orario). Denuncia inoltre il mancato rispetto del presunto termine minimo di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta del P.M. (depositata 30/11/2022 ore 12:40), e deduce difetto di motivazione circa la sussistenza, la necessità e la congruità della misura (durata quinquennale e doppia misura di obbligo di presentazione/firmare anche per gare fuori regione).

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo e lo ritiene assorbente; richiama la giurisprudenza consolidata che richiede un termine inderogabile di 48 ore dalla notificazione del provvedimento questorile prima che il G.I.P. possa convalidarlo, a tutela del diritto di difesa. Poiché la convalida riportava solo la data (01/12/2022) e non l'ora, non è possibile verificare il rispetto del termine di 48 ore: ciò determina la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore del 24/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione; la disamina degli altri motivi è ritenuta superflua. Dispone inoltre comunicazione del dispositivo al Questore di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma come causa di nullità generale quando la convalida del provvedimento che incide sulla libertà personale (quale l'obbligo di presentazione) non rispetti il termine inderogabile necessario per il contraddittorio (qui il termine pratico di 48 ore dalla notificazione). L'assenza dell'indicazione dell'ora della convalida impedisce di escludere la violazione di tale termine e determina la nullità dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di provvedimenti questorili che impongono obblighi personali non può essere adottata prima che siano trascorse 48 ore dalla notificazione al destinatario: tale termine è inderogabile e funzionale al diritto di difesa.
  • L'atto di convalida deve indicare in modo completo data e ora; l'omessa indicazione dell'ora può rendere impossibile verificare il rispetto dei termini e determinare la nullità del provvedimento.
  • La violazione del termine di 48 ore incide sul diritto di difesa e può portare all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e all'inefficacia (totale o parziale) del provvedimento amministrativo impugnato.
  • Se la Corte annulla per vizio procedurale rilevante (rescindente), le questioni successive di merito (es. congruità della durata della misura) diventano superflue e non vengono esaminate.
  • L'interessato ha diritto a tempo sufficiente per visionare gli atti su cui si basa la richiesta di convalida e per estrarne copia e depositare memorie: la mancata concessione di tale periodo può compromettere l'effettività del contraddittorio.

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