Sentenza n. 1997/2026 - Venezia, Sezione 3
per annullamento o declaratoria della nullità per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento della Soprintendenza per l’Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 22398-P del 27 giugno 2025, con il quale è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, parere negativo all’installazione di un impianto pubblicitario a ledwall monofacciale sulla parete laterale del condominio denominato «Porte Contarine», sito in Padova, via G. Matteotti n. 26; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 gennaio 2026, del provvedimento prot. n. 4092-P del 1° dicembre 2025 con il quale la Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, ha formulato un nuovo parere negativo all’installazione del predetto impianto pubblicitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza del 1° dicembre 2025 sull’installazione di un impianto pubblicitario a ledwall, in sostituzione del precedente parere del 27 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di un’autorizzazione comunale in scadenza per un ledwall monofacciale di 6 x 4 metri installato sulla parete laterale del condominio Porte Contarine a Padova, aveva chiesto il rinnovo. La Soprintendenza ha espresso parere negativo ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. 42/2004, ritenendo che dimensioni, luminosità, immagini variabili e collocazione producessero disturbo alle visuali di beni culturali prossimi, tra cui l’Oratorio della Beata Vergine Maria e Palazzo Cavalli, e alterassero la qualità storica e paesaggistica dell’ambito. Dopo l’accoglimento della cautelare, la Soprintendenza ha effettuato un nuovo sopralluogo e adottato il parere del 1° dicembre 2025, sostitutivo del precedente. Con il ricorso principale la società aveva dedotto: difetto assoluto di attribuzione e violazione dell’art. 49, commi 1 e 2, perché l’impianto non insisteva su un bene vincolato né interferiva con i coni ottici; incompetenza, avendo la Soprintendenza agito come se adottasse un diniego e non un parere, nonché travisamento e violazione della proporzionalità; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per avere considerato aspetti non indicati nel preavviso; inefficacia del parere per tardività ai sensi degli artt. 2, comma 8-bis, e 16, comma 2, l. 241/1990; difetto di istruttoria per mancato sopralluogo. Con i motivi aggiunti ha contestato l’applicabilità dell’art. 49, comma 2, anche perché l’edificio non si affacciava sulla strada che conduce ai beni tutelati; la pretesa invasione della competenza comunale; la violazione dell’art. 10-bis; l’assenza di una reale nuova istruttoria e, nel merito, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione e la sproporzione del divieto, anche per la mancata considerazione di soluzioni meno restrittive quanto a dimensioni o luminosità. Ha inoltre rappresentato l’interesse risarcitorio alla decisione sul ricorso principale.
La decisione
Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il parere del 1° dicembre 2025, adottato all’esito di una nuova istruttoria, ha sostituito quello del 27 giugno 2025, e l’impianto è rimasto in funzione per effetto della tutela cautelare e dell’autorizzazione comunale temporanea, sicché non è stato provato un pregiudizio che giustificasse l’interesse a una pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto. Il TAR ritiene applicabile l’art. 49, comma 2, perché la locuzione «lungo le strade» comprende ciò che si affaccia su una strada ed è visibile da essa, anche quando la strada sia in prossimità di beni culturali. Tuttavia, il potere di tutela della Soprintendenza riguarda i beni effettivamente vincolati, non la Conca delle Porte Contarine, per la quale non risulta un vincolo. La documentazione fotografica mostra che il ledwall non disturba la visione dell’Oratorio né quella della facciata principale di Palazzo Cavalli; da alcuni punti è nascosto da alberature o segnaletica e, quando è visibile, si trova in posizione che non pregiudica la visuale dei beni tutelati. È quindi travisata la conclusione della Soprintendenza circa un significativo disturbo delle visuali; è altresì irrilevante il richiamo al tracciato fluviale interrato da oltre mezzo secolo. Non può integrare la motivazione in giudizio la visibilità notturna del ledwall, non considerata nel parere; inoltre, gli immobili tutelati non sono apprezzabili visivamente di notte e l’impianto è spento dalle 23. Il quarto motivo aggiunto è pertanto accolto per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione della proporzionalità, non avendo la Soprintendenza valutato possibili accorgimenti sulle dimensioni o sulla luminosità. I primi tre motivi aggiunti sono assorbiti perché il loro eventuale accoglimento non offrirebbe utilità ulteriore. Il parere del 1° dicembre 2025 è annullato e la Soprintendenza deve formulare un nuovo parere conformandosi alla sentenza. Il Ministero della Cultura è condannato a rifondere le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, d.lgs. 42/2004
La locuzione “lungo le strade” deve ritenersi riferita a tutto ciò che si affaccia su una strada e da essa sia visibile, e quindi il fatto che la parete condominiale su cui è apposto il ledwall prospetta su una strada, la quale a sua volta scorre in prossimità di beni culturali tutelati, costituisce presupposto legittimante l’espressione del parere da parte della Soprintendenza.
Il parere della Soprintendenza è richiesto anche per un mezzo pubblicitario collocato su una facciata che si affaccia su una strada prossima a beni culturali, purché il mezzo sia visibile dalla strada; non è necessario che il supporto pubblicitario insista sul bene vincolato.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Non osta ad una pronuncia di improcedibilità l’affermazione della ricorrente di persistente interesse a fini risarcitori: difatti, per effetto del decreto cautelare n. 344/2025 e dell’ordinanza cautelare n. 362/2025, nonché del provvedimento del Comune del 5 settembre 2025 – il ledwall è sempre rimasto in funzione e quindi la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio.
L’interesse a una pronuncia sull’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori viene meno quando, in base alle circostanze accertate, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Preliminarmente, il Collegio deve dichiarare – ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. – l’improcedibilità, per difetto di interesse del ricorso principale in quanto il provvedimento con il medesimo impugnato è stato sostituito dal nuovo parere, oggetto del ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso contro un atto divenuto privo di attualità è improcedibile quando un nuovo provvedimento, adottato dopo una nuova istruttoria, lo sostituisce e viene autonomamente impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorso per motivi aggiunti è accolto. Il TAR ritiene applicabile l’art. 49, comma 2, perché la locuzione «lungo le strade» comprende ciò che si affaccia su una strada ed è visibile da essa, anche quando la strada sia in prossimità di beni culturali.
La sentenza non decide nel merito la censura di violazione dell’art. 10-bis, che è assorbita insieme ai primi tre motivi aggiunti.
principio di proporzionalità
Inoltre è fondata anche la censura di violazione del principio di proporzionalità (sempre dedotta con il quarto motivo aggiunto di ricorso), non avendo la Soprintendenza indicato eventuali accorgimenti (circa le dimensioni o la luminosità) che potrebbero consentire l’installazione del ledwall.
Quando il contrasto di un impianto pubblicitario con la tutela dei beni culturali può dipendere da dimensioni o luminosità, la valutazione deve considerare eventuali accorgimenti meno restrittivi prima di escludere l’installazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 49, comma 2, d.lgs. 42/2004, la nozione di collocazione «lungo le strade» comprende un mezzo pubblicitario installato su una facciata che si affaccia sulla strada ed è visibile da essa, quando la strada si trovi nell’ambito o in prossimità di beni culturali tutelati.
- Il parere della Soprintendenza deve fondarsi sull’interferenza del mezzo pubblicitario con beni effettivamente sottoposti a tutela; la visibilità dell’impianto da un manufatto non vincolato, di per sé, non dimostra un pregiudizio alle visuali dei beni tutelati.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Soprintendenza è possibile quando emergano travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria o di motivazione.
- La motivazione del parere non può essere integrata in giudizio con circostanze non considerate nell’atto; la visibilità notturna dell’impianto non può quindi sostenere il diniego se non è stata posta a fondamento della valutazione amministrativa.
- Nel valutare la compatibilità di un impianto pubblicitario con la tutela culturale, la proporzionalità richiede di considerare se accorgimenti relativi a dimensioni o luminosità possano ridurre l’impatto prima di escluderne l’installazione.
- Un nuovo provvedimento adottato all’esito di una nuova istruttoria e sostitutivo di quello originario determina l’improcedibilità dell’impugnazione di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse, salva l’impugnazione autonoma del nuovo atto.
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