Sentenza del 22/06/2017 n. 587 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Riproduzione del contenuto dei documenti richiamati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon la sentenza 16 dicembre 2003, n. 19238, la Cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, la riproduzione nel corpo dell'atto del contenuto essenziale dei documenti richiamati. Non è quindi necessaria la trascrizione integrale dei documenti, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento tributario e, in particolare, la validità della motivazione per relationem, ossia mediante il richiamo ad altri documenti. La Corte ha esaminato se tale obbligo possa ritenersi assolto quando l'atto notificato non riproduca integralmente i documenti richiamati, ma ne riporti il contenuto essenziale, comprensivo dell'oggetto, del contenuto e dei destinatari.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione per relationem è valida quando nell'atto notificato venga riprodotto il contenuto essenziale dei documenti richiamati.
Il richiamo ad altri atti o documenti è ammissibile anche senza riproduzione integrale, purché l'avviso indichi gli elementi essenziali necessari a rendere comprensibili i presupposti e la portata della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem non è automaticamente nullo solo perché non allega o non trascrive integralmente i documenti richiamati.
- È sufficiente che l'atto riporti gli elementi essenziali dei documenti, inclusi oggetto, contenuto e destinatari, in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
- La validità della motivazione dipende dalla concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa; un richiamo generico, oscuro o privo degli elementi essenziali può invece risultare illegittimo.
- In situazioni analoghe occorre verificare il testo effettivamente notificato e valutare se, anche senza consultare ulteriori documenti, il contribuente possa individuare chiaramente fatti, ragioni e calcolo della pretesa tributaria.
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