Cassazione Civile, Sentenza n. 21555/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento e il sollecito di pagamento della TARSU per gli anni 2007-2010 e per il 2012. La ricorrente deduceva che una pronuncia passata in giudicato (CTP Pescara n. 286/2012 relativa al 2011) aveva già accertato la produzione, su specifiche aree aziendali, di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) autosmaltiti con compattatore, in quantità tali da essere incompatibili con il conferimento al servizio pubblico, e che quindi quelle superfici dovevano essere escluse dalla tassazione. Contestava altresì la mancata applicazione della circolare n. 95/1994 e la valutazione del gravame in ordine all'onere della prova sull'esenzione e sull'assimilabilità dei rifiuti, nonché l'erronea interpretazione delle norme che disciplinano il presupposto impositivo e le esenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto che: (i) il giudicato formato sulla pronuncia relativa al periodo d'imposta 2011 non era automaticamente estensibile ai periodi contestati perché l'accertamento sulla gestione/smaltimento in proprio dei rifiuti è elemento «potenzialmente mutevole» tra periodi d'imposta; (ii) l'onere della prova dell'esenzione spetta al contribuente che pretende l'esenzione e le relative riduzioni devono essere dichiarate nella denuncia originaria o di variazione; (iii) sussiste una presunzione iuris tantum di produttività dell'area ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 che il contribuente non ha efficacemente superato con le prove prodotte. Per tali ragioni il ricorso è infondato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e a un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente nella censura sul giudicato; la Corte non ha ritenuto che l'art. 2909 potesse estendere il giudicato formato su un periodo anche su periodi successivi quando gli elementi di fatto sono variabili.
art. 324 cod. proc. civ.
Richiamato nella censura processuale: la Corte non ha rilevato vizio applicativo idoneo a riformare la sentenza impugnata.
art. 2697 cod. civ.
Riferito al riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, sebbene l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, il diritto all'esenzione (eccezione alla regola generale) grava sul contribuente che la invoca.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e comma 3
"art. 62, c. 1"; "art. 62, c. 3"
L'art. 62, c.1 stabilisce la presunzione iuris tantum di produttività delle aree (TARSU dovuta per la disponibilità dell'area). Il comma 3 prevede l'esenzione solo per le superfici dove si formano esclusivamente rifiuti speciali gestiti a spese del produttore; la Corte ha precisato che l'esenzione va provata dal contribuente e riguarda solo la parte di superficie in cui si formano soltanto rifiuti speciali.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 66
Le riduzioni e le deroghe non operano automaticamente e (per le riduzioni) hanno effetto dall'anno successivo: devono essere denunciate per acquisire efficacia.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 226
Richiamato dalla ricorrente in tema di gestione dei rifiuti speciali; la Corte non ha ritenuto che il richiamo normativo potesse sostituire la prova richiesta per l'esenzione ai fini TARSU.
circolare n. 95 del 22 giugno 1994
La ricorrente ha invocato la circolare per sostenere l'onere probatorio ridotto, ma la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse fornito prove idonee a superare la presunzione di produttività e non potesse basarsi sul giudicato di periodo diverso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per disporre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente in caso di sussistenza dei presupposti processuali.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020 e d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1
Richiamati in relazione alla disciplina del trattamento del ricorso (trattazione in camera di consiglio senza discussione orale), confermando la procedura applicata.
Massime di principio
- L'efficacia del giudicato tra periodi di imposta diversi è limitata: il giudicato si estende ai punti permanenti e tendenzialmente durevoli della fattispecie, ma non agli elementi di fatto che possono variare di periodo in periodo (es. modalità e fatti di smaltimento dei rifiuti).
- L'onere di provare il diritto all'esenzione dalla tassa sui rifiuti grava sul contribuente che la invoca; esenzioni e riduzioni devono essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione per produrre effetti, e non operano automaticamente.
- Esiste una presunzione iuris tantum di produttività dell'area (TARSU dovuta per disponibilità dell'area) che il contribuente deve superare con prova adeguata se pretende l'esenzione per produzione esclusiva di rifiuti speciali e smaltimento a proprie spese.
- La qualificazione della natura del rifiuto (speciale vs urbano, assimilabile o meno) e la prova dello smaltimento in proprio richiedono elementi documentali concreti: mere affermazioni o giudicati riferiti a periodi diversi non bastano a estinguere l'obbligo tributario relativo ad altro periodo.
- Le circolari amministrative non possono sostituire la necessità probatoria richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza: servono elementi fattuali idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione.
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