Cassazione Penale, Sentenza n. 29541/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 2), deducendo: 1) per Kuimie la mancata e insufficiente valutazione del compendio probatorio fondato su intercettazioni su utenze intestate a terzi (Abdi Kaarshe, Alba Gionata) e l'assenza di individuazione di tutti i destinatari delle condotte; 2) per Faisal analoga censura sulla mancata esposizione analitica delle prove e sul ricorso a formule di stile senza confronto con le censure difensive; 3) per entrambi la mancata motivazione circa la non sussistenza dell'aggravante della finalità di profitto. I ricorrenti chiedevano quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la sentenza della Corte di appello di Catania. Ha ritenuto le intercettazioni e il compendio probatorio valutati correttamente dal giudice di merito, richiamando il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Ha inoltre ribadito che l'art. 12 T.U. immigrazione è reato di pericolo/consumazione anticipata, per cui non è necessario il completo ingresso dello straniero né l'individuazione di tutti i destinatari delle attività per configurare il reato; l'aggravante per finalità di profitto è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla natura ripetuta e programmata delle condotte e dalla consapevolezza delle somme concordate. Conseguentemente restano confermate le condanne di Kuimie (8 mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa) e di Faisal (10 mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa), con pene accessorie e condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevata la partecipazione in concorso; usata per attribuire responsabilità concorrente nelle condotte di favoreggiamento
art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Interpretato come reato di pericolo/consumazione anticipata: per la sua sussistenza è sufficiente l'atteggiamento idoneo a creare una condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento
legge n. 189 del 2002
Richiamata in relazione alla modificazione della fattispecie di favoreggiamento e alla sua configurazione a consumazione anticipata
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità può censurare il travisamento della prova ma non riesaminare i fatti (vietata la reinterpretazione delle risultanze di merito)
Giurisprudenza richiamata (esempi)
Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014 (Pancini); Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar); Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006 (Rispoli)
Confermano che: 1) l'art. 12 T.U. imm. è reato di pericolo; 2) l'interpretazione di intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; 3) il linguaggio criptico nelle intercettazioni può essere valutato come fatto dal giudice di merito se la valutazione è logica rispetto alle massime di esperienza
Massime di principio
- In reati di favoreggiamento dell'immigrazione (art. 12 T.U. imm.) non è necessario dimostrare l'effettivo ingresso dello straniero: è sufficiente dimostrare atti idonei a creare la condizione per l'ingresso illegale (natura di reato di pericolo/consumazione anticipata).
- Le intercettazioni telefoniche e la loro interpretazione sono valutazione di fatto devoluta al giudice di merito; in Cassazione non è possibile una rinnovata ermeneutica delle captazioni salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Per contestare con successo la motivazione di merito è necessario dimostrare concretamente l'arbitrarietà, la contraddittorietà o la manifesta illogicità delle argomentazioni del giudice, non una mera diversa interpretazione plausibile delle stesse risultanze.
- L'aggravante della finalità di profitto può essere riconosciuta quando emerge, anche indirettamente, una sistematicità delle attività, la negoziazione di somme per i trasferimenti e la consapevolezza degli imputati rispetto alle modalità e al profitto dell'attività criminale.
- In difesa, è cruciale fornire spiegazioni alternative plausibili e specifiche rispetto ai contenuti delle intercettazioni e contestare puntualmente la loro attendibilità o la loro connessione ai fatti per poter sperare in un sindacato favorevole in sede di legittimità.
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