Cassazione Penale, Sentenza n. 19350/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Vinci) che contestava: 1) il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), sostenendo che l'offerta risarcitoria di euro 1.000,00 fosse il massimo sforzo possibile in ragione del gratuito patrocinio e dunque sufficiente; 2) la qualificazione dell'azione come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), denunciando travisamento della prova e omissione di elementi decisivi: Vinci sosteneva di vantare un credito contratto (quota del 45%) e di aver più volte tentato di restituire le somme condizionandone la riconsegna al pagamento delle proprie spettanze e spese anticipate; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), rilevando che il contesto economico e le modalità della condotta avrebbero dovuto far valutare la particolare tenuità; 4) il diniego della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione, nonché motivazione illogica sul punto (artt. 163, 175, 133 c.p.); 5) vizi di motivazione relativi alle statuizioni civili e alla presunta automatica sussistenza del danno, con richiamo agli artt. 74, 538, 574 c.p.p. e alla possibile esistenza di un parallelo giudizio civile sulla contabilità fra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) vizi di merito delle valutazioni della Corte d'appello (soprattutto in ordine alla congruità dell'offerta risarcitoria ai fini della messa alla prova) non sindacabili in sede di legittimità quando la valutazione è discrezionale e adeguatamente motivata; la cifra offerta (1.000 euro) è stata ritenuta esigua rispetto al profitto illecito accertato (circa 23.050 euro) e al danno superiore a 20.000 euro; 2) sulla pretesa compensazione con un credito, la Cassazione ha confermato che la compensazione è ammissibile solo se il credito è certo, liquido ed esigibile: nel caso il credito di Vinci risultava indimostrato e non documentato (contraddittoria fatturazione e stima del commercialista); 3) l'esclusione della causa di tenuità (art. 131-bis) è fondata sulla maggiore entità della somma trattenuta e sulle modalità della condotta; 4) il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione non è affetto da manifesta illogicità; 5) quanto alle statuizioni civili, la Corte ha ricordato che la responsabilità civile richiede prova dell"an debeatur" e che la quantificazione potrà essere rimessa al giudizio civile competente. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla congruità del programma/offerta risarcitoria per l'ammissione alla messa alla prova; l'esiguità dell'offerta può legittimare il rifiuto del beneficio se motivatamente apprezzata.
art. 646 cod. pen.
La norma sull'appropriazione indebita è stata applicata con la necessità, per l'esclusione della fattispecie, di dimostrare la compensazione con un credito certo, liquido ed esigibile; in mancanza, la ritenzione integra appropriazione indebita.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva della condotta e del disvalore concreto: importi rilevanti e modalità ripetute o persistenti escludono la tenuità.
art. 159 cod. pen. (richiamata nella giurisprudenza Polichetti)
Richiamato il principio delle Sezioni Unite ("Polichetti"): la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa; la Corte ha utilizzato il principio per calcolare gli effetti temporali delle sospensioni del processo.
art. 133 cod. pen.
Richiamato ai fini della valutazione del programma rieducativo e del giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato; la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità nella valutazione dei parametri previsti.
art. 464-bis comma 5 cod. proc. pen.
Norma citata come strumento per verificare la corrispondenza delle condizioni economiche dell'imputato rispetto allo sforzo risarcitorio; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa e debba valutare la reale capacità contributiva.
D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla verifica della capacità reddituale (gratuito patrocinio) ma considerato insufficiente a ritenere congrua l'offerta risarcitoria quando il profitto illecito è rilevante.
artt. 163, 175 e 133 cod. pen.
Richiami relativi alle misure e benefici sanzionatori (sospensione condizionale, non menzione, parametri di determinazione della pena); la Corte ha ritenuto motivato il rigetto dei benefici sulla base della valutazione di merito.
artt. 74, 538, 574 cod. proc. pen.
Norme riferite alle statuizioni civili e alla motivazione delle decisioni: la Corte ha osservato che la responsabilità civile richiede prova dell'obbligo di risarcimento e che la quantificazione può essere rimessa al giudizio civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione sulla congruità dell'offerta risarcitoria per l'ammissione alla messa alla prova è discrezionale: il giudice può rifiutare il beneficio se l'offerta è sproporzionata rispetto al profitto illecito accertato, anche tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato.
- La pretesa compensazione con un credito per giustificare la ritenzione di somme è ammissibile solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e adeguatamente documentato; in mancanza, la ritenzione può integrare appropriazione indebita.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva del disvalore concreto: importi non marginali o modalità ripetute/esclusive della condotta escludono l'applicabilità della tenuità.
- I giudizi prognostici e le valutazioni sulle misure alternative o benefici (sospensione condizionale, non menzione) sono soggetti a ampia discrezionalità del giudice di merito e risultano difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- La responsabilità civile conseguente al reato richiede, anche in sede penale, una prova almeno sommaria dell"an debeatur; la determinazione della misura del danno può essere rimessa al giudizio civile eventualmente pendente.
- I ricorsi che impugnano valutazioni di fatto documentali (contabilità, prova testimoniale, documentazione fiscale) incontrano una soglia elevata in Cassazione: senza errori di diritto o manifesta illogicità la decisione di merito è confermata.
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