Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19350/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Vinci) che contestava: 1) il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), sostenendo che l'offerta risarcitoria di euro 1.000,00 fosse il massimo sforzo possibile in ragione del gratuito patrocinio e dunque sufficiente; 2) la qualificazione dell'azione come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), denunciando travisamento della prova e omissione di elementi decisivi: Vinci sosteneva di vantare un credito contratto (quota del 45%) e di aver più volte tentato di restituire le somme condizionandone la riconsegna al pagamento delle proprie spettanze e spese anticipate; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), rilevando che il contesto economico e le modalità della condotta avrebbero dovuto far valutare la particolare tenuità; 4) il diniego della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione, nonché motivazione illogica sul punto (artt. 163, 175, 133 c.p.); 5) vizi di motivazione relativi alle statuizioni civili e alla presunta automatica sussistenza del danno, con richiamo agli artt. 74, 538, 574 c.p.p. e alla possibile esistenza di un parallelo giudizio civile sulla contabilità fra le parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) vizi di merito delle valutazioni della Corte d'appello (soprattutto in ordine alla congruità dell'offerta risarcitoria ai fini della messa alla prova) non sindacabili in sede di legittimità quando la valutazione è discrezionale e adeguatamente motivata; la cifra offerta (1.000 euro) è stata ritenuta esigua rispetto al profitto illecito accertato (circa 23.050 euro) e al danno superiore a 20.000 euro; 2) sulla pretesa compensazione con un credito, la Cassazione ha confermato che la compensazione è ammissibile solo se il credito è certo, liquido ed esigibile: nel caso il credito di Vinci risultava indimostrato e non documentato (contraddittoria fatturazione e stima del commercialista); 3) l'esclusione della causa di tenuità (art. 131-bis) è fondata sulla maggiore entità della somma trattenuta e sulle modalità della condotta; 4) il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione non è affetto da manifesta illogicità; 5) quanto alle statuizioni civili, la Corte ha ricordato che la responsabilità civile richiede prova dell"an debeatur" e che la quantificazione potrà essere rimessa al giudizio civile competente. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla congruità del programma/offerta risarcitoria per l'ammissione alla messa alla prova; l'esiguità dell'offerta può legittimare il rifiuto del beneficio se motivatamente apprezzata.

  • art. 646 cod. pen.

    La norma sull'appropriazione indebita è stata applicata con la necessità, per l'esclusione della fattispecie, di dimostrare la compensazione con un credito certo, liquido ed esigibile; in mancanza, la ritenzione integra appropriazione indebita.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva della condotta e del disvalore concreto: importi rilevanti e modalità ripetute o persistenti escludono la tenuità.

  • art. 159 cod. pen. (richiamata nella giurisprudenza Polichetti)

    Richiamato il principio delle Sezioni Unite ("Polichetti"): la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa; la Corte ha utilizzato il principio per calcolare gli effetti temporali delle sospensioni del processo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato ai fini della valutazione del programma rieducativo e del giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato; la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità nella valutazione dei parametri previsti.

  • art. 464-bis comma 5 cod. proc. pen.

    Norma citata come strumento per verificare la corrispondenza delle condizioni economiche dell'imputato rispetto allo sforzo risarcitorio; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa e debba valutare la reale capacità contributiva.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alla verifica della capacità reddituale (gratuito patrocinio) ma considerato insufficiente a ritenere congrua l'offerta risarcitoria quando il profitto illecito è rilevante.

  • artt. 163, 175 e 133 cod. pen.

    Richiami relativi alle misure e benefici sanzionatori (sospensione condizionale, non menzione, parametri di determinazione della pena); la Corte ha ritenuto motivato il rigetto dei benefici sulla base della valutazione di merito.

  • artt. 74, 538, 574 cod. proc. pen.

    Norme riferite alle statuizioni civili e alla motivazione delle decisioni: la Corte ha osservato che la responsabilità civile richiede prova dell'obbligo di risarcimento e che la quantificazione può essere rimessa al giudizio civile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione sulla congruità dell'offerta risarcitoria per l'ammissione alla messa alla prova è discrezionale: il giudice può rifiutare il beneficio se l'offerta è sproporzionata rispetto al profitto illecito accertato, anche tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato.
  • La pretesa compensazione con un credito per giustificare la ritenzione di somme è ammissibile solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e adeguatamente documentato; in mancanza, la ritenzione può integrare appropriazione indebita.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva del disvalore concreto: importi non marginali o modalità ripetute/esclusive della condotta escludono l'applicabilità della tenuità.
  • I giudizi prognostici e le valutazioni sulle misure alternative o benefici (sospensione condizionale, non menzione) sono soggetti a ampia discrezionalità del giudice di merito e risultano difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La responsabilità civile conseguente al reato richiede, anche in sede penale, una prova almeno sommaria dell"an debeatur; la determinazione della misura del danno può essere rimessa al giudizio civile eventualmente pendente.
  • I ricorsi che impugnano valutazioni di fatto documentali (contabilità, prova testimoniale, documentazione fiscale) incontrano una soglia elevata in Cassazione: senza errori di diritto o manifesta illogicità la decisione di merito è confermata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.