Sentenza n. 163/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali e monocratiche - del provvedimento del Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Gorizia n. 104 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto «Lavori di efficientamento energetico secondo le previsioni della misura PNRR M7 Investimento 17REPowerEU da attuarsi mediante Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023. Iter di individuazione delle proposte ai sensi dell'art. 193, commi 17 e 5 del D.Lgs. 36/2023»; - di ogni altro atto ad esso conseguente e presupposto, ancorché incognito, ivi espressamente compresi: i) il provvedimento del Direttore n. 58 del 6 maggio 2025 con cui è stato conferito l'incarico alla società Audita s.r.l.; ii) l'avviso di individuazione delle proposte ai sensi dell'art. 193, cc. 17 e 5, del d.lgs. n. 36/2023 del 7 ottobre 2025; iii) la comunicazione ricevuta in data 7 ottobre 2025 avente ad oggetto «Comunicazione di individuazione delle proposte (art. 193, commi17 e 5 del D.Lgs. 36/2023)»; iv) l'Avviso di indizione di procedura di partenariato pubblico privato sotto forma di project financing di cui all'art. 193, cc. 2 e 16, d.lgs. n. 36/2023 del 20 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla fase di individuazione e valutazione delle proposte nell’ambito di una procedura di project financing per interventi di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica finanziati dal PNRR
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’ATER di Gorizia relativo all’individuazione delle proposte ai sensi dell’art. 193, commi 17 e 5, del d.lgs. 36/2023, nonché gli atti presupposti e conseguenti, deducendo: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 41, comma 2, CDFUE, dell’art. 193, commi 5, 6, 15 e 16, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per vizio del procedimento e carenza di motivazione, per omessa valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico rispetto alle proposte ricevute; 2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 41, comma 2, CDFUE, degli artt. 1, 3, 10 e 12 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 193, commi 5, 6, 15 e 16, del medesimo decreto, oltre a eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, manifesta illogicità e sviamento, sostenendo che alla società incaricata del supporto tecnico fosse stata attribuita una funzione sostanzialmente decisoria e politico-amministrativa, con ridefinizione dei criteri previsti dalle linee guida dell’avviso. Le amministrazioni e le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse concreto e attuale e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio, dopo la conclusione della procedura di valutazione prevista dall’art. 193, comma 6, e l’indizione della successiva procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 17, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponendone l’estromissione. Ha poi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che nel processo amministrativo il ricorrente può disporre dell’interesse all’azione fino al momento della decisione e dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha applicato la soccombenza virtuale, richiamando la prognosi già formulata in sede cautelare: il ricorso presentava profili di manifesta inammissibilità e infondatezza, poiché, nel project financing a iniziativa dell’amministrazione disciplinato dall’art. 193, comma 16, d.lgs. 36/2023, non sarebbe prevista un’ulteriore valutazione dell’interesse pubblico sulle proposte dopo l’avvio della procedura; inoltre, anche l’eventuale riconoscimento dell’interesse pubblico alla proposta della ricorrente non avrebbe modificato l’esito della valutazione globale, nella quale era risultata prevalente la proposta della controinteressata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di complessivi € 15.000,00 di spese, € 5.000,00 per ciascuna tra ATER di Gorizia, Bluenergy Assistance s.r.l. e Hera Servizi Energia s.p.a. Le spese sono state compensate nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
commi 2, 5, 6, 15, 16 e 17
La procedura di project financing a iniziativa dell’amministrazione, disciplinata dal comma 16, non implica un’ulteriore valutazione dell’interesse pubblico sulle proposte nella fase successiva all’invito, poiché il comma 16 non richiama il comma 4; la valutazione dell’interesse pubblico deve essere effettuata anteriormente alla presentazione delle proposte, nella scelta amministrativa di realizzare l’opera o organizzare il servizio.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica è stata respinta in ragione dei dubbi sull’interesse concreto all’azione e dell’assenza di sufficiente fumus boni iuris.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non ne esplicita un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell’interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; la dichiarazione sopravvenuta di perdita dell’interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Nel project financing a iniziativa della pubblica amministrazione disciplinato dall’art. 193, comma 16, d.lgs. 36/2023, la valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera o all’organizzazione del servizio deve precedere l’invito alla presentazione delle proposte e non costituisce necessariamente una fase ulteriore riferita a ciascuna proposta presentata.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base della prognosi sull’esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse stato deciso nel merito.
- Quando la comparazione complessiva degli studi di fattibilità ha già individuato come prevalente la proposta di un altro operatore, l’eventuale riconoscimento dell’interesse pubblico alla proposta della ricorrente non è di per sé idoneo a dimostrare un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti impugnati, se non potrebbe modificare l’esito della procedura.
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