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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33364/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la loro penale responsabilità per i delitti rispettivamente contestati, riducendo soltanto la pena inflitta a uno dei due. I primi motivi di entrambi i ricorsi riguardavano l'omessa motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta per verificare l'alibi degli imputati e dimostrare l'inattendibilità della persona offesa. La Corte ha ritenuto tali doglianze non deducibili perché costituivano la pedissequa reiterazione di motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Un secondo motivo proposto da una ricorrente mirava a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori; la Corte lo ha ritenuto inammissibile, poiché la rivalutazione del fatto e delle prove appartiene al giudice di merito e non rientra nei poteri della Corte di cassazione. Il secondo motivo dell'altro ricorrente riguardava il trattamento sanzionatorio ed è stato giudicato manifestamente infondato: la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e l'individuazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia motivata in conformità agli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie la motivazione era stata ritenuta congrua.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per alcuni motivi, la mancanza di specificità derivante dalla reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in appello; per un ulteriore motivo, l'inesistenza di una competenza della Corte di cassazione a rivalutare direttamente le prove; quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso la manifesta illogicità o insufficienza della motivazione, ritenendo rispettata la discrezionalità del giudice di merito secondo gli artt. 132 e 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in conformità ai criteri legali.

    La determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze è sindacabile in cassazione nei limiti della legittimità, quando la motivazione non sia congrua o rispettosa dei criteri normativi.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    Una motivazione congrua, riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, è sufficiente a giustificare il trattamento sanzionatorio e non consente alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura o rivalutazione degli elementi probatori per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa ricostruzione delle risultanze processuali non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
  • La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia motivata in modo congruo e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei termini indicati dalla decisione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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