Cassazione Civile, Ordinanza n. 05302/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La lite nasce da un giudizio in cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di risoluzione contrattuale e condannato al pagamento di euro 85.661,00 a titolo di risarcimento danni. In appello, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'impugnazione perché la costituzione dell'appellante era stata ritenuta tardiva: l'atto di appello era stato notificato l'1 luglio 2021, il termine per l'iscrizione a ruolo scadeva il 12 luglio 2021, il primo deposito telematico aveva generato una serie di pec con esito di 'errore imprevisto' e rifiuto del deposito, la cancelleria aveva poi rilevato l'illeggibilità di un file .enc e l'iscrizione a ruolo era avvenuta solo il 15 luglio 2021. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. per avere dichiarato improcedibile l'appello; omesso esame del fatto decisivo relativo alla qualificazione dell'anomalia come 'ERROR' e non 'FATAL' e all'obbligo dell'ufficio di accettare il deposito; nullità della sentenza per motivazione incoerente e violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c. per mancato riconoscimento della decadenza non imputabile e mancata rimessione in termini. Il ricorrente sostiene che l'errore del primo deposito fosse non imputabile, che la reazione sia stata immediata e che il secondo invio del 15 luglio 2021 dovesse valere come deposito tempestivo o comunque come causa di rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie congiuntamente i quattro motivi, cassa la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinvia la causa alla stessa Corte in diversa composizione anche per le spese. La Corte afferma che, nella procedura di deposito telematico, la tempestività va valutata secondo il quadro normativo e giurisprudenziale sul PCT, tenendo conto che l'anomalia di tipo 'error' non è assimilabile a un errore fatale insuperabile e che, in presenza di un rifiuto del primo deposito per causa non imputabile e di una reazione immediata della parte mediante nuovo invio, il deposito deve considerarsi tempestivo. Viene quindi esclusa la correttezza della declaratoria di improcedibilità fondata sull'imputabilità dell'errore al depositante e sulla pretesa mancanza di tempestiva istanza di rimessione in termini, ritenuta non necessaria nel caso concreto alla luce del secondo invio. La Corte dispone il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 347 c.p.c.
Richiamato come parametro della disciplina dell'appello e della costituzione dell'appellante, in relazione alla declaratoria di improcedibilità.
art. 348, comma 1, c.p.c.
Usato per la verifica della tempestività della costituzione in appello e per la conseguente improcedibilità in caso di tardività.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato quale motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza o violazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o incoerente della sentenza d'appello.
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini presuppone la prova di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte e la tempestiva reazione per superarlo.
art. 294 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 153 c.p.c. per sostenere la decadenza non imputabile e la necessità di rimettere in termini.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012
La Corte lo assume come norma chiave per affermare che la tempestività del deposito telematico si collega alla ricezione della seconda PEC (RdAC), pur nel quadro di una fattispecie a formazione progressiva.
art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011
Richiamato per evidenziare che i controlli automatici e manuali del PCT condizionano il consolidarsi dell'effetto del deposito.
art. 14, comma 7, specifiche tecniche PCT DGSIA 16 aprile 2014
Richiamato per i controlli automatici sul deposito telematico.
art. 14, comma 10, specifiche tecniche PCT DGSIA 16 aprile 2014
Richiamato per i controlli manuali e l'accettazione del deposito da parte della cancelleria.
art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo dell'ufficio di accettare il deposito con anomalia 'error' e segnalare le informazioni utili.
art. 98 l.fall.
CitatO in un richiamo giurisprudenziale sul deposito telematico e sull'attivazione della parte in caso di mancato perfezionamento del deposito.
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali, la tempestività va riferita alla ricezione della seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna), ma l'efficacia del deposito resta subordinata al buon esito dei controlli successivi e all'accettazione da parte della cancelleria, secondo una struttura procedimentale a formazione progressiva.
- Se il primo deposito telematico viene rifiutato per un'anomalia qualificabile come errore non fatale o comunque non chiaramente imputabile al depositante, la parte deve attivarsi immediatamente; la reazione può avvenire alternativamente mediante nuovo tempestivo invio oppure mediante istanza di rimessione in termini, a seconda della situazione concreta.
- In caso di segnalazione di errore 'fatal' o equivalente insuperabile, la parte non è tenuta a dimostrare anche l'origine tecnica specifica del blocco per ottenere tutela processuale; l'errore bloccante è di per sé idoneo a integrare una causa non imputabile.
- Quando la parte, appena ricevuta la comunicazione di rifiuto o di anomalia, ripete il deposito in tempi ragionevoli e il secondo invio viene accettato, il deposito può ritenersi tempestivo e non può essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione per tardiva costituzione.
- La rimessione in termini presuppone due elementi: un fattore esterno, non governabile dalla parte, e una reazione immediata e diligente diretta a rimuoverne gli effetti.
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