Ordinanza n. 334/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di accesso alle misure di accoglienza. In particolare, la controversia cautelare riguardava anche il ritardato inserimento in un centro di accoglienza straordinaria e la pretesa sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario all'accoglienza ai sensi degli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Il ricorrente ha prodotto documentazione ritenuta dal Collegio insufficiente: non risultavano dimostrati i presupposti dell'accesso prioritario, mancavano atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013, e gli atti depositati presentavano incongruenze, anche quanto alla corrispondenza delle fotografie e ai numeri di telefono.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un esame proprio della fase cautelare, ha escluso il fumus boni iuris, richiamando un precedente della Sezione secondo cui la decisione della Prefettura di ritardare l'inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non lede la posizione giuridica del richiedente. Ha inoltre rilevato che la documentazione non dimostrava i presupposti per l'accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015; la carenza di atti procedimentali e le incongruenze documentali impedivano, allo stato, di ritenere provata la pretesa cautelare. Il periculum non è stato specificamente esaminato, risultando comunque insussistente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata secondo il requisito del fumus boni iuris.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Prevede, secondo quanto rilevato nell'ordinanza, presupposti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza, non dimostrati dalla documentazione prodotta.
art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Individua ulteriori presupposti rilevanti per l'accesso prioritario all'accoglienza, ritenuti non provati nel caso concreto.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
Prevede il colloquio personale, la cui assenza dagli atti depositati è stata valorizzata dal Collegio come lacuna documentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la documentazione prodotta non dimostra i presupposti normativi per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza e presenta lacune o incongruenze rilevanti, non è integrato il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione dell'atto impugnato.
- La decisione prefettizia di ritardare l'inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria, secondo l'orientamento richiamato dal TAR Lazio, non determina di per sé una lesione della posizione giuridica del richiedente idonea a fondare la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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