Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 334/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;

Giustizia amministrativa202515378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge per i richiedenti asilo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di accesso alle misure di accoglienza. In particolare, la controversia cautelare riguardava anche il ritardato inserimento in un centro di accoglienza straordinaria e la pretesa sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario all'accoglienza ai sensi degli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Il ricorrente ha prodotto documentazione ritenuta dal Collegio insufficiente: non risultavano dimostrati i presupposti dell'accesso prioritario, mancavano atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013, e gli atti depositati presentavano incongruenze, anche quanto alla corrispondenza delle fotografie e ai numeri di telefono.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un esame proprio della fase cautelare, ha escluso il fumus boni iuris, richiamando un precedente della Sezione secondo cui la decisione della Prefettura di ritardare l'inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non lede la posizione giuridica del richiedente. Ha inoltre rilevato che la documentazione non dimostrava i presupposti per l'accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015; la carenza di atti procedimentali e le incongruenze documentali impedivano, allo stato, di ritenere provata la pretesa cautelare. Il periculum non è stato specificamente esaminato, risultando comunque insussistente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata secondo il requisito del fumus boni iuris.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Prevede, secondo quanto rilevato nell'ordinanza, presupposti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza, non dimostrati dalla documentazione prodotta.

  • art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Individua ulteriori presupposti rilevanti per l'accesso prioritario all'accoglienza, ritenuti non provati nel caso concreto.

  • art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013

    Prevede il colloquio personale, la cui assenza dagli atti depositati è stata valorizzata dal Collegio come lacuna documentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione prodotta non dimostra i presupposti normativi per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza e presenta lacune o incongruenze rilevanti, non è integrato il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione dell'atto impugnato.
  • La decisione prefettizia di ritardare l'inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria, secondo l'orientamento richiamato dal TAR Lazio, non determina di per sé una lesione della posizione giuridica del richiedente idonea a fondare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.